Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34761 del 07/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34761 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARCELLONI SANTA EDDA N. IL 01/11/1930
MARCELLONI ANNA MARIA N. IL 13/01/1963
avverso la sentenza n. 8913/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
15/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 07/06/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa il 15/02/2012,
confermava la sentenza del Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Frascati, in
data 08/02/2010, appellata da Santa Edda Marcelloni ed Anna Maria Marcelloni,
imputate dei reati di cui agli artt. 44 lett. c), 95, 71 d.P.R. 380/2001; 734 cod.
pen. (come contestato in atti) e condannate alla pena di mesi uno di arresto ed C
2. Le interessate proponevano ricorso per Cassazione, deducendo la
prescrizione dei reati.
3. La prescrizione dei reati è maturata il 13/09/2012, epoca successiva alla
sentenza impugnata emessa il 12/02/2012 con conseguente preclusione della
rilevanza della prescrizione, non essendosi instaurato un valido rapporto di
impugnazione, proposta al solo fine di eccepire la prescrizione.
5.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Santa Edda
Marcelloni ed Anna Maria Marcelloni, con condanna delle stesse al pagamento
delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in C
1.000,00.
P.Q.M.
91iJe.,-OLA0Plk” 0-st’èDichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti(à1 pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 07 Giugno 2013
Il Componente estensore
Il Pr sidente
23.000,00 di ammenda ciascuna.