Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3476 del 08/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3476 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEL HAIBA NOUREDDINE N. IL 07/08/1980
avverso la sentenza n. 6270/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
18/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 08/10/2013
R.G. 9294/2013 Bel Haiba Nourredine
Osserva
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce
processuali e la violazione dei diritti di difesa per il termine a difesa troppo breve, nonché
vizio di motivazione in ordine alla responsabilità e alla dosimetria della pena.
Il ricorso è inammissibile.
Circa la dedotta violazione dei diritti della difesa, rileva il Collegio che il motivo è
manifestamente infondato. All’udienza di convalida dell’arresto del 3.4.2012, l’imputato ha
dichiarato di comprendere la lingua italiana e ha ammesso di aver aggredito la parte
offesa in quanto ubriaco, ma solo per ottenere il compenso dovuto per alcune incombenze
effettuate; avendo la difesa chiesto i termini a difesa, il processo è stato rinviato per il
dibattimento al 12.4.2012, in tal modo concedendo un tempo più che ampio per la difesa.
Per il resto è sufficiente osservare che si tratta doglianze del tutto generiche, e prive di
qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta all’esame della
Corte; in quanto tali, del tutto inidonee ad introdurre legittimamente il ricorso davanti a
questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici sia in ordine
alla qualificazione giuridica del fatto che alla dosimetria della pena.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
ali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
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IN CANCELLERIA
D E.;
23 6P1 214
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Il
l’inosservanza ed errata applicazione della legge penale, la violazione delle norme