Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34757 del 25/03/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34757 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MINNELLE LUCA N. IL 02/09/1985
avverso la sentenza n. 2063/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vit(S-e
che ha concluso per
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Udito, per la pa

civile, l’Avv

Uditi dife or Avv.

Data Udienza: 25/03/2014

Minnelle Luca ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano,
del 19 aprile 2013, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, del 25 febbraio
2012, che lo ha ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso
alcolemico rilevato pari a 1,70 e 1,56 g/1 nelle due prove) e lo ha condannato alla pena di sei
mesi di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda; con sospensione della patente di guida per un
anno.
Deduce il ricorrente:
a) Nullità della sentenza impugnata per inosservanza delle norme concernenti l’obbligo
degli agenti operanti di avvisare il conducente fermato, prima di eseguire l’alcoltest, della
facoltà di farsi assistere dal difensore;
b) Vizio di motivazione in punto di rigetto della richiesta di sostituzione della pena con il
lavoro di pubblica utilità.
Considerato in diritto.
I motivi proposti sono manifestamente infondati.
Quanto al primo di essi, che riproduce censure già poste all’attenzione del giudice del
gravame, osserva la Corte che, come rilevato dallo stesso ricorrente e sostenuto dal
giudicante, dal verbale, allegato al ricorso, “di accertamento e contestazione del reato”,
consegnato all’imputato, che si è rifiutato di sottoscriverlo, emerge che, sia pure con il
richiamo di altro verbale contenente anche l’elezione di domicilio, il Minnelle è stato
ritualmente avvisato dei propri diritti, specificamente proprio della facoltà di farsi assistere
dal difensore.
Tanto basta per ritenere la ritualità dell’avviso e la corretta esecuzione dell’accertamento.
Quanto al secondo motivo di ricorso, del tutto legittima si presenta la decisione della corte
territoriale di respingere la richiesta di sostituzione della pena, alla luce dei precedenti
specifici del Mirmelle, già colto, in due diverse occasioni, a guidare in stato di ebbrezza
alcolica, nonché delle modalità del fatto, caratterizzato dalla fuga dell’imputato alla vista del
personale di PG, costretto ad inseguirlo per alcuni chilometri.
Privi di rilievo sono, poi, i riferimenti del ricorrente alla giovane età dell’imputato, alla
risalenza dei due precedenti ed alla estinzione dei relativi effetti penali. In realtà, la giovane
età è ragione di ulteriore preoccupazione rispetto al rischio del ripetersi di condotte che
precedenti interventi sanzionatori non sono valsi a modificare; perplessità che certo non
possono essere superate dal fatto che tra le prime condotte accertate e quella oggetto di
esame siano trascorsi quattro anni. Mentre nulla impedisce al giudice, pur nel caso di
estinzione degli effetti penali di precedenti condanne, inflitte con decreto penale, di valutare
tali precedenti ai fini della complessiva valutazione della personalità dell’imputato.
Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2014.

Ritenuto in fatto.

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