Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34756 del 25/03/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34756 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FLAGIELLO FRANCESCO N. IL 21/03/1963
avverso la sentenza n. 1963/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
05/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Data Udienza: 25/03/2014

Flagiello Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Salerno, del 5 aprile 2012, che ha confermato la sentenza del tribunale della stessa città,
dell’8 novembre 2008, che lo ha ritenuto colpevole del delitto di ricettazione (art. 648 co. 2
cod. pen.) e lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 300,00 euro di multa,
previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla
recidiva contestata.
Deduce il ricorrente i vizi di violazione di legge e di motivazione della sentenza impugnata
con riguardo:
a) all’affermazione della responsabilità, in relazione alla ritenuta consapevolezza, da parte
dell’imputato, della provenienza illecita degli oggetti rinvenuti nella sua abitazione (una
videocamera ed un telefono cellulare),
b) alla riqualificazione del fatto nell’ambito della fattispecie criminosa prevista dall’art.
712 cod. pen.,
c) alla esclusione della recidiva ed al riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella
di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Considerato in diritto.
Osserva preliminarmente la Corte che, non ravvisandosi ragioni di inammissibilità dei
motivi di doglianza proposti, il reato ascritto al Flagiello deve dichiararsi estinto per
prescrizione, nel frattempo maturata.
In realtà, avuto riguardo al titolo del reato contestato ed alla data di consumazione dello
stesso, il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, ex art. 157 cod. pen.
(secondo l’attuale e più favorevole disciplina), deve ritenersi interamente decorso, tenuto
conto anche dei periodi di sospensione.
D’altra parte, le coerenti argomentazioni svolte dalla corte territoriale nella stessa sentenza
escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito, ex art. 129, comma 2°, c.p.p.,
posto che, dall’esame di detta decisione e dei motivi di ricorso proposti, non emergono
elementi di valutazione idonei a riconoscere la prova evidente della insussistenza del fatto
contestato all’imputato o della sua estraneità ad esso.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio, essendo il reato
contestato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché estinto il reato addebitato per
intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2014.

Ritenuto in fatto.

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