Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34756 del 07/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34756 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAGUSEO FRANCESCO N. IL 31/03/1955
avverso la sentenza n. 1731/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
01/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 07/06/2013

RITENUTO IN FATI-0 E CONSIDERATO DIRITTO

1.La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa 1’01/06/2012,
confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Milano, in data 01/06/2011,
appellata da Francesco Raguseo, imputato del reato di cui all’art. 2 L. 638/1983
(come contestato in atti) e condannato alla pena di mesi due di reclusione ed C
200,00 di multa; pena sospesa.

motivazione, ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata
concessione delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.

3. La Corte Territoriale ha congruamente motivato sui punti oggetto di
impugnazione, mediante valutazioni di merito, immuni da errori di diritto (vedi
sentenza 2° grado pagg. 1 – 2).

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Francesco
Raguseo con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 07 Giugno 2013

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di

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