Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34755 del 25/03/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34755 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: FOTI GIACOMO

Data Udienza: 25/03/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI LECCE
NICOLI’ ANTONIO N. IL 10/09/1937
nei confronti di:
CIARDO VALENTINA N. IL 30/11/1983
avverso la sentenza n. 2/2011 TRIB.SEZ.DIST. di TRICASE, del
08/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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-1- Con sentenza del 16 giugno 2011, il Giudice di Pace di Alessano ha ritenuto Ciardo
Valentina colpevole del delitto di lesioni colpose in danno di Nicolì Antonio (acc. in Corsano
il 24\10\2009). All’imputata era stato addebitato che, alla guida della sua auto “Opel
Corsa”, nel percorrere la via Regina Elena, non avendo mantenuto strettamente la destra,
era andata a collidere contro un motociclo “Ape” condotto dalla vittima che proveniva in
senso inverso e che, in violazione dell’art. 154 C.d.S., stava effettuando, senza dare la
precedenza all’auto, una svolta a sinistra per entrare in una stradina interpoderale.
Il giudice di primo grado riconosceva una responsabilità nei fatti, per 1’85%, a carico della
vittima e per il 15 % a carico dell’imputata, condannandola alla pena di € 400 di multa ed al
risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, in solido con la Compagnia
Assicuratrice “Duomo Unione”.
-2- Con sentenza dell’ 8 maggio 2012, il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, in
riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l’imputata perché il fatto non sussiste.
Ha osservato il giudice di appello:
– che il sinistro era avvenuto per la grave negligenza del Nicolì, che aveva effettuato la
svolta a sinistra senza concedere la precedenza all’auto dell’imputata;
– che, come si leggeva nella stessa sentenza di primo grado, la manovra era stata di tale
repentinità da inibire qualunque manovra evasiva;
– che dalla C.T. del P.M. si evinceva che la Ciardo circolava ad una velocità interna ai limiti
consentiti e che, se anche la stessa avesse mantenuto strettamente la destra, l’impatto non
sarebbe stato evitato;
– che un teste oculare, Marzo Fernando, aveva rilevato che la vittima aveva svoltato a
sinistra senza fermarsi;
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, il Tribunale ha pronunciato sentenza assolutoria,
non avendo rinvenuto nella condotta dell’imputata alcuna condotta in rapporto di causa
rispetto all’evento.
-3- Avverso detta decisione ricorrono per cassazione il Procuratore della Repubblica di
Lecce ed il difensore della parte civile.
3.1 11 PM denuncia l’erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione della
sentenza impugnata in ordine all’assoluzione.
Sostiene il ricorrente che il tribunale aveva obliterato che il Nicolì aveva dichiarato che si
era fermato in prossimità della linea tratteggiata di mezzeria in attesa del transito dell’auto
e che l’incidente era avvenuto perché la conducente era distratta; tale ricostruzione dei
fatti era suffragata dal fatto che la strada teatro del sinistro era ampia, a visuale libera e
con fondo stradale in ottime condizioni. Inoltre, secondo quanto dichiarato dal consulente
tecnico della parte civile, la Ciardo circolava, al momento del fatto, ad una velocità
superiore al limite consentito.
3.2. La parte civile denuncia l’erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione,
laddove il tribunale aveva eseguito una lettura parziale dei brani della sentenza di primo
grado, senza una visione d’insieme, sia della pronuncia che dei dati probatori. In
particolare, la versione del Nicolì, di essersi fermato per dare la precedenza all’auto, non
era smentita dalla deposizione del teste Marzo, il quale aveva assistito al sinistro
guardando nello specchietto retrovisore, con tutti i limiti di attendibilità che tale visione
comportava. Inoltre, il consulente del PM aveva sostenuto che l’imputata aveva avuto a

Ritenuto in fatto.

Considerato in diritto.

I ricorsi, che possono essere congiuntamente esaminati poiché svolgono identiche
censure, sono infondati.
In realtà, il giudice d’appello, preso atto delle emergenze probatorie in atti, peraltro
richiamate nella stessa sentenza di primo grado, e cioè:
-che l’auto dell’imputata teneva, al momento dell’incidente, una velocita contenuta nei
limiti consentiti,
-che la manovra di svolta a sinistra dell’ “Ape”, eseguita senza dare la precedenza all’auto
dell’imputata, era stata repentina, e dunque tale da non consentire alla conducente della
“Opel” di porre in essere un’efficace manovra di emergenza,
legittimamente e del tutto condivisibilmente, perché pienamente in sintonia con tali
significative emergenze, si presenta la decisione impugnata.
Non ha omesso, peraltro, lo stesso giudice, di esaminare la tesi del Nicolì, secondo cui egli
si era fermato a cavallo della striscia longitudinale di mezzeria per lasciar passare l’auto
della Ciardo, ed ha osservato che la essa era stata decisamente smentita dal teste oculare
Marzo Fernando – la cui attendibilità ed obiettività nessuno ha posto in discussione, non
avendo egli interesse alcuno nella vicenda ed essendo estraneo ad ambedue le parti
contrapposte – il quale ha dichiarato che la moto “Ape” della vittima aveva svoltato a
sinistra senza fermarsi. Testimonianza che non può certo porsi in dubbio solo per il fatto
che Marzo aveva assistito all’incidente guardando attraverso lo specchietto retrovisore
della sua autovettura; la circostanza, invero, non autorizza a dubitare dell’attendibilità del
teste, essendo certamente plausibile che egli abbia seguito le fasi dello scontro con le
riferite modalità.
Ingiustificate e generiche sono le censure concernenti la velocità dell’auto della Ciardo.
Invero, sotto il profilo della colpa specifica, all’imputata non risulta contestato di avere
tenuto una velocità superiore ai limiti consentiti -peraltro genericamente asserita dai
ricorrenti ovvero riferita ad una “velocità prudenziale” non meglio individuata- bensì di non
avere mantenuto la propria auto in prossimità del bordo destro della strada. E proprio a
tale proposito, il giudice d’appello ha ricordato che, secondo il parere espresso dal
consulente del PM, che non risulta essere stato oggetto di contestazione, ove anche l’auto
si fosse trovata più accostata verso la sua destra, l’incidente non sarebbe stato evitato. Ed
ha aggiunto che, se pur era vero che, secondo lo stesso consulente, l’urto si sarebbe evitato
se l’ “Opel” fosse transitata tenendo le ruote di destra sulla striscia che delimita il margine
destro della carreggiata, era anche vero che la norma impone di procedere in prossimità
dei detto margine, e quindi della striscia di delimitazione della carreggiata, non di porvisi
sopra.

disposizione un tempo di reazione sufficiente per evitare il sinistro che, con una condotta
più attenta e con una velocità più contenuta, avrebbe certamente potuto evitare. La sua
attenzione, peraltro, doveva essere attratta dalla presenza di un segnale di pericolo sito
poco prima del punto d’urto.
Infine, sostiene la p.c. ricorrente che la negligenza della vittima non escludeva la causalità
della altrettanto negligente condotta dell’imputata, in quanto la giurisprudenza consolidata
non configura come circostanza imprevedibile l’altrui condotta di guida imprudente.
3.3 Con memoria depositata presso la cancelleria di questa Corte, il difensore del
responsabile civile “Duomo Unione Assicurazioni s.p.a.”, chiede che i ricorsi siano dichiarati
inammissibili, o comunque infondati.

P.Q.M.
Rigetta l’uno e l’altro ricorso e condanna Nicolì Antonio al pagamento delle spese del
procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2014.

Comportamento, quest’ultimo, peraltro neanche consentito, posto che alle auto non è
permesso di procedere sulla linea di demarcazione della carreggiata, che rappresenterebbe
già un’indebita intrusione nella banchina laterale.
Quanto alla presunta distrazione dell’imputata, osserva la Corte, da un lato, che la
circostanza è emersa solo dalle dichiarazioni, non disinteressate, del Nicolì, dall’altro, che
proprio la distrazione della conducente della “Opel” avrebbe dovuto indurre costui a
procedere con la massima prudenza e ad attendere il passaggio dell’auto prima di eseguire
la manovra di svolta.
Le residue considerazioni svolte dai ricorrenti tendono sostanzialmente a proporre una
diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti, e sono dunque inammissibili nella
presente sede di legittimità.
In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati e la parte civile ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali.

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