Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34753 del 07/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34753 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONTE ANTONIO N. IL 29/05/1955
avverso la sentenza n. 3065/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
11/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 07/06/2013

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata Antonio Conte è stato
riconosciuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv cod.pen., 25,
282, lett. f), 291 bis, 296, d.P.R. 43/73 e 1, 67, 79, d.P.R. 633/72 perché
introduceva e, comunque, deteneva kg. 7,240 di T.L.E., con omesso
euro 37.100,00 di multa;
-che la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per saltum censurando la
motivazione della pronuncia impugnata in punto di quantificazione del
trattamento sanzionatorio;
-che il ricorso immediato per cassazione è ammissibile solo per vizi di
legittimità, non implicanti, neppure indirettamente, questioni di merito,
visto che con tale gravame sono proponibili solo motivi diversi da quelli
previsti dalle lettere d) ed e) del co. 1 dell’art. 606 cod.proc.pen. ( Cass.
23/2/99, n. 2343);
-che, pertanto, la impugnazione va dichiarata inammissibile con le
conseguenze di legge;

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della soma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 7/6/2013.

versamento dei diritti doganali; il Tribunale lo ha condannato alla pena di

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