Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34750 del 11/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34750 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato con ordinanza, in data 20/03/2014, dal

GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di CASSINO

nei confronti del

GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di LATINA

Letti gli atti;
sentita la relazione svolta dal consigliere, Antonella Patrizia Mazzei;
sentite le conclusioni del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore
generale, Enrico Delehaye, il quale ha concluso a favore della competenza del
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina;
sentito l’avvocato Alessandro Diddi del foro di Roma, difensore di fiducia di De
Vizia Nicola e De Vizia Vincenzo, e sostituto processuale dell’avvocato Giuseppe
Ammendola del foro di Latina, difensore di fiducia di Valente Giandomenico e
Masiello Emilio; sostituto processuale, altresì, dell’avvocato Erasmo Migliozzi del
foro di Latina, difensore di fiducia di Masiello Emilio; sostituto processuale,

Data Udienza: 11/07/2014

infine, dell’avvocato Nicola Chinappi del foro di Roma, difensore di fiducia di
Ialongo Giovanni, il quale ha concluso a favore della competenza del Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Cassino;
sentito l’avvocato Leone Zeppieri del foro di Latina, difensore di fiducia di De
Vizia Nicola, il quale ha concluso a favore della competenza del Giudice per le

RITENUTO IN FATTO
1. Nell’ambito di procedimento pertinente ad indagini sul servizio di raccolta
dei rifiuti urbani, in Gaeta, dal dicembre 2006 fino al tempo attuale, Il Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, con ordinanza del 17 gennaio
2014, ha declinato la sua competenza territoriale e indicato come autorità
competente l’omologo Giudice del Tribunale di Cassino.
A ragione della negata competenza, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Latina ha osservato che la sezione distaccata di Gaeta era stata
soppressa e il relativo territorio accorpato al circondario del Tribunale di Cassino,
secondo la nuova distribuzione degli uffici giudiziari disposta con d.lgs.
7/09/2012 n. 155, che, quale legge processuale, doveva trovare immediata
applicazione al tempo della richiesta del pubblico ministero di applicazione di
misure cautelari, depositata presso la cancelleria dello stesso Giudice il 16
gennaio 2014 ovvero dopo l’entrata in vigore, il 13 settembre 2013, del suddetto
d.lgs. n. 155 del 2012.
Investito, il 14 marzo 2014, di analoga richiesta di applicazione di misure
cautelari da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino,
il Giudice per le indagini preliminari di quella sede, con ordinanza del 20 marzo
2014, richiamata la disciplina transitoria nel frattempo intervenuta di cui al d.lgs.
19/02/2014, n. 14, art. 8, ha a sua volta negato la propria competenza,
rappresentando che il codificato criterio della pendenza del procedimento a
partire dalla data dell’acquisizione della notizia di reato, pervenuta alla Procura
della Repubblica di Latina il 6 febbraio del 2010, radicava la competenza a
decidere del Giudice per le indagini preliminari di quella sede e, pertanto, rilevata
l’esistenza di un conflitto negativo di competenza, ha disposto la trasmissione
degli atti a questa Corte di cassazione per la sua soluzione.

2. Nell’odierna udienza il Procuratore generale ha concluso a favore della
competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, in
2

indagini preliminari del Tribunale di Cassino.

conformità della disciplina transitoria di cui sopra; al contrario, i difensori delle
parti private hanno concluso a favore della competenza del Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Cassino, sulla base del principio tempus regit
actum, osservando che la disposizione transitoria di cui al d.lgs. n. 14 del 19

febbraio 2014 era stata emanata dopo l’ordinanza del 17 gennaio 2014, con la
quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina aveva

sulla base del già vigente accorpamento del territorio di Gaeta al circondario di
Cassino, come da revisione della geografia giudiziaria di cui al d.lgs. n. 155 del
2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che sussiste conflitto negativo di competenza a norma
dell’art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., quando, come nel caso di specie,
due giudici per le indagini preliminari di diversi tribunali ricusano di prendere
cognizione, nell’ambito dello stesso procedimento e nei confronti delle stesse
persone, della medesima istanza di applicazione di misure cautelari avanzata dai
pubblici ministeri delle rispettive sedi.
Ritiene la Corte che il denunciato conflitto debba essere risolto a favore del
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina per le ragioni che
seguono.
L’art. 8 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, intitolato:
“Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai
decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad
assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari”, in vigore dal 28 febbraio del
corrente anno, ha inserito nell’art. 9 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.
155, intitolato: “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del
pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre
2011, n. 148”, i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies.
In particolare, il comma 2-bis sancisce: “La soppressione delle sezioni
distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti
civili e penali pendenti alla data di efficacia (13 settembre 2013, n.d.r.) di cui
all’articolo 11, comma 2 (del d.lgs. n. 155 del 2012, n.d.r.), i quali si
considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede
principale. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la
notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero”.

3

CI

trasmesso gli atti, per competenza, all’omologo Giudice del Tribunale di Cassino,

E il comma 2 ter dello stesso art. 9 specifica: “La disposizione di cui al

comma

2 bis si applica anche nei casi di nuova definizione, mediante

attribuzione di porzioni di territorio, dell’assetto territoriale dei circondari dei
tribunali diversi da quelli (soppressi, n.d.r.) di cui all’articolo 1, oltre che per i
procedimenti relativi a misure di prevenzione per i quali, alla data di cui
all’articolo 11, comma 2, è stata formulata la proposta al tribunale”.

dalla data del 6 febbraio 2010 in cui la notitia criminis pervenne alla Procura
della Repubblica di Latina.
Trattandosi di ipotesi di reati commessi nel territorio della soppressa sezione
distaccata di Gaeta, già attribuita al Tribunale principale di Latina e, nella nuova
geografia giudiziaria, ricadente invece nel circondario del Tribunale di Cassino, la
competenza va dunque riconosciuta, in base alla normativa transitoria sopra
richiamata, al Tribunale di Latina che, al tempo della pendenza del procedimento
risalente, come si è detto, al febbraio del 2010, costituiva la sede principale
rispetto alla soppressa sezione distaccata di Gaeta.
La disciplina transitoria di cui al d.lgs. n. 14 del 2014, che ha inserito
nell’art. 9 del precedente d.lgs. n. 155 del 2012 i suddetti commi 2 bis e 2 ter,

deve ritenersi, infatti, immediatamente applicabile ai procedimenti pendenti, tra
cui rientrano i conflitti di competenza non ancora risolti alla data di entrata in
vigore, il 28 febbraio 2014, della medesima disciplina.
Né vale obiettare, come sostenuto dai difensori, che tale soluzione del
conflitto si porrebbe in contrasto col principio tempus regit actum che impone di
applicare all’atto processuale la disciplina vigente al tempo del suo compimento,
con la conseguenza, secondo la tesi difensiva, che il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Latina avrebbe correttamente declinato la propria
competenza a favore dell’omologo Giudice del Tribunale di Cassino, poiché, al
tempo della richiesta del pubblico ministero di applicazione di misure cautelari,
recante la data del 14 gennaio 2014, il territorio della soppressa sezione
distaccata di Gaeta, teatro degli ipotizzati reati, era stato già accorpato al
Tribunale di Cassino e non era ancora vigente la suddetta disciplina transitoria.
A tale rilievo è agevole obiettare che il principio evocato dai difensori è
coerente col valore discriminante attribuito alla pendenza del procedimento in
fase di indagini preliminari, da riferire all’iscrizione della notizia di reato
nell’apposito registro, che, a norma dell’art. 335, comma 1, cod. proc. pen.,
deve essere eseguita, a cura del pubblico ministero, immediatamente dopo
l’acquisizione della notitia criminis, trasmessa dalla polizia giudiziaria o acquisita
di propria iniziativa dallo stesso pubblico ministero (c.f.r., in senso analogo, Sez.
4

Nel caso in esame, il procedimento penale deve considerarsi pendente fin

1, n. 4575 del 06/11/1992, dep. 14/01/1993, Rv. 193161, in tema di conflitto di
competenza per connessione).
La disciplina transitoria di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2014, che ha
integrato l’art. 9 del precedente d.lgs. n. 155 del 2012, con l’inserimento tra gli
altri dei commi 2-bis e 2-ter, già sopra trascritti, ha riconosciuto il suddetto
criterio discriminante della pendenza dei procedimenti penali ai fini

dell’ufficio giudiziario competente, e ciò in coerenza con i principi tempus regit

actum e della perpetuatio iuridictionis che governano la successione nel tempo
delle norme processuali, e non in contraddizione con essi, come addotto dai
difensori a sostegno della perorata competenza del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Cassino.

2. In conclusione, poiché è pacifico che la notizia di reato pervenne alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina e fu iscritta nell’apposito
registro di quell’ufficio fin dal febbraio del 2010 e, dunque, ben prima della
nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero
disposta col d.lgs. n. 155 del 2012, cit., in attuazione dell’art. 1, comma 2, della
legge 14/09/2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del decreto legge
13/08/2011, n. 138, contenente, tra l’altro, “delega al governo per la
riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”, il conflitto
qui denunciato deve essere risolto con la dichiarazione di competenza del Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Latina.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Latina, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso, in Roma, il 11 luglio 2014.

dell’individuazione, in relazione al tempo di avvio delle indagini preliminari,

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