Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3475 del 07/10/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3475 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DOVERE SALVATORE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VIOLA GIORGIO parte offesa nel procedimento
c/
PIOVANO MASSIMO N. IL 01/07/1971
LEGALE RAPPRES ESSEGI SRL IN LIQUIDAZIONE
avverso il decreto n. 1276/2013 GIP TRIBUNALE di SAVONA, del
09/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
lette/set e le conclusioni del PG Dott. ,AU,
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Uditi dife
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Data Udienza: 07/10/2014
RITENUTO IN FATTO
1. Giorgio Viola, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione
avverso il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Savona ha decretato l’archiviazione del
procedimento penale a carico di Piovani Massimo, che lo vedeva persona offesa.
Egli ha dedotto la violazione dell’art. 127 cod. proc. pen., per essere stato
pronunciato il menzionato provvedimento de piano, nonostante fosse stata
avanzata tempestiva opposizione all’archiviazione.
2. Il ricorso è fondato,
In presenza di opposizione ritualmente presentata dalla persona offesa ai
sensi dell’art. 410 co. 1 cod. proc. pen. prima della decisione sulla archiviazione,
il Giudice per le indagini preliminari è autorizzato a disporre de plano
l’archiviazione del procedimento solo in ipotesi, dellè quali si deve dare atto con
adeguata motivazione, di ritenuta inammissibilità della opposizione nonché di
infondatezza della notizia di reato (ex plurimis, Sez. 4, n. 167 del 24/11/2010 dep. 04/01/2011, P.O. in proc. Ortu, Rv. 249236); diversamente, egli è tenuto a
fissare la comparizione delle parti per valutare in contraddittorio con le stesse la
decisione da assumere rispetto alla richiesta proveniente dalla Procura.
Nel caso che occupa, come rammenta il PG requirente, l’atto di opposizione
pervenne in originale all’ufficio del p.m. in data 4.4.2013; il fascicolo venne
inviato al giudice il 9 aprile, e questi provvide lo stesso giorno, senza prendere in
alcun modo in considerazione la menzionata opposizione, neppure per ritenerne
l’inammissibilità.
Ne consegue la chiara violazione del principio del contraddittorio giacché è
risultato pregiudicato il diritto di intervento della petsona offesa. Dal che deriva
l’annullamento del provvedimento impugnato, con la trasmissione degli atti al
Tribunale di Savona per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l’impugnato provvedimento e dispone trasmettersi gli
atti al Tribunale di Savona per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/10/2014.
CONSIDERATO IN DIRITTO