Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34748 del 11/07/2014


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 34748 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da Flavio COATTO, nato a San Michele al Tagliamento il
24.5.1962,
avverso l’ordinanza emessa in data 28.9.2013 dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Gorizia.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, che ha concluso chiedendo la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO
che con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Gorizia ha rigettato de plano la
richiesta di Flavio COATTO, volta alla declaratoria di estinzione di estinzione, ex
artt. 445, comma 2, e 460, comma 5, dei reati oggetto della sentenza di
patteggiamento emessa in data 28.11.1994 dal Pretore di Gorizia e del decreto
penale dei condanna emesso in data 11.5.1994 dal Giudice per I indagini

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Data Udienza: 11/07/2014

preliminari del Tribunale di Venezia, dichiarando nel contempo condonate le
relative pene;
che a ragione ha osservato che nei cinque anni successivi il richiedente
aveva commesso altri delitti;
che ha proposto ricorso il condannato, il quale chiede l’annullamento del
provvedimento rilevando che successivamente all’irrevocabilità di quelle
condanne il Coatto non aveva commesso alcun altro delitto, ma aveva solo
riportato condanne per delitti precedentemente commessi, e che non potevano
essere considerati i reati depenalizzati.

667, comma 4, cod. proc. pen. ;
che avverso di esso è dunque proponibile soltanto l’opposizione prevista dal
medesimo comma 4 dell’art. 667, non essendo specificamente previsto il ricorso
per saltum e riferendosi l’art. 569 c.p.p. solo alle sentenze;
che nulla osta, tuttavia, a qualificare il ricorso come opposizione, ex art.
568, comma 5, c.p.p. – che costituisce espressione del più generale principio
della conversione dell’atto invalido in quello valido del quale ha i contenuti (cfr.
Sez. U, Ordinanza n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221) – e a
trasmettere gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia
perché giudichi ai sensi dell’art. 666 c.p.p. della opposizione;
che non appaiono invece pertinenti i richiami fatti dal Procuratore generale a
Sez. U, n. 27 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, e a Sez. U, n. 3026 del
28/11/2001, dep. 2002, Hawke, per sostenere l’affermata impossibilità di
qualificare correttamente l’impugnazione e dell’inammissibilità dunque di questa;
che la prima si riferisce infatti a ricorso proposto, in luogo dell’incidente di
esecuzione, direttamente avverso il provvedimento di esecuzione di una
sentenza penale emesso dal pubblico ministero nell’ambito delle sue funzioni
istituzionali, che essendo un provvedimento non giurisdizionale non é suscettibile
di impugnazione, mentre la seconda concerne ricorso avverso provvedimento del
giudice dell’esecuzione che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione prevista
dagli artt.667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen., e non tocca l’aspetto
della qualificazione del ricorso alla stregua di opposizione.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod.
proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Gorizia.
Così deciso in Roma il giorno 11 luglio 2014
Il Consigliere est

Il Presidente

CONSIDERATO
che il provvedimento impugnato è stato emesso dal Tribunale, quale giudice
dell’esecuzione, de plano, ai sensi degli artt. 672, comma 1, 676, comma 1 e

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