Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34747 del 11/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34747 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da Costante CURNIS, nato ad Alzano Lombardo il
31.7.1953,
avverso l’ordinanza emessa in data 2.11.2013 dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Treviso.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tomassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
del provvedimento impugnato.

1

Data Udienza: 11/07/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Treviso, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza
avanzata da Costante CURNIS, volta alla declaratoria della continuazione tra i
reati oggetto delle sentenze:
1) emessa il 22.11.2010 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Torino, confermata in appello, recante condanna per rapina aggravata, porto
illegale di arma e ricettazione, fatti commessi tra il 29.10.2009 e il 22.4.2010;
2) emessa il 24.6.2011 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
ricettazione, fatti commessi 1’11.9.2009;
3) emessa il 22.11.2010 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Treviso, parzialmente riformata in appello, recante condanna per rapina
aggravata, porto illegale di arma e ricettazione, fatti commessi il 31.1.2010;
Osservava, a ragione, che benché i reati risultassero avere la stessa natura,
fossero temporalmente contigui e compiuti dallo stesso gruppo criminale,
l’unicità del disegno criminoso non andava confusa con una scelta di vita dedita
alla violazione degli obblighi, come poteva presumersi nel caso del ricorrente a
causa dei suoi molti precedenti.
2. Ha proposto ricorso il condannato a mezzo del difensore avvocato Marco
Moda, chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.
Denunzia violazione di legge e vizio di motivazione dolendosi in particolare
della assoluta mancanza di considerazione della condizione di tossicodipendenza,
adeguatamente documentata con la proposizione dell’istanza quale presupposto
per l’individuazione del medesimo disegno criminoso ai sensi della legge n. 49
del 2006.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.
Non solo, infatti, la motivazione del provvedimento impugnato è del tutto
generica – consistendo nella sostanza in mero
collage di massime
giurisprudenziali, da cui non si comprende perché nel caso in esame i fatti della
seconda e della terza condanna, commessi nell’intervallo di tempo di quelli
oggetto della prima, tra i quali la continuazione è stata riconosciuta, non
sarebbero a differenza di questi riferibili al medesimo disegno, pur apparendo
della stessa specie e commessi a breve distanza di tempo nonché, si dice, dal
medesimo gruppo – ma completamente omette di valutare la condizione di
tossicodipendenza allegata e documentata a corredo dell’istanza, con atto
depositato il 24.10.2013, e che l’art. 671, comma 1, ultimo periodo, cod. proc.
pen., impone di valutare “fra gli elementi che incidono sull’applicazione della
disciplina del reato continuato”.
2. L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio al Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso perché proceda a nuovo
esame, specificamente valutando, tra gli elem7 capaci di incidere

2 4•t___,
/

di Forlì, confermata in appello, recante condanna per rapina aggravata e

sull’applicazione della disciplina del reato continuato, la situazione di
tossicodipendenza del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Treviso.
Così deciso in Roma il giorno 11 luglio 2014
re

Il Presidente

Il Consigliere esttt(r

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