Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34747 del 07/06/2013

Penale Ord. Sez. 7 Num. 34747 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
F.R.
T.Y.
avverso la sentenza n. 522/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
05/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M.G.;

Data Udienza: 07/06/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.La Corte di Appello di Lecce, con sentenza emessa il 05/10/2012,
confermava la sentenza del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano, in
data 04/03/2010, appellata da F.R. e T.Y, imputati del reato di cui all’art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001 (come
contestato in atti) e condannati alla pena di mesi sette di arresto ed C 35.000,00

2. Entrambi gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc.
pen., in relazione alla sussistenza della responsabilità penale degli imputati,

3.Le censure dedotte nel ricorso sono meramente ripetitive di quanto
esposto in sede di Appello e già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale.
Sono, altresì, manifestamente infondate perché la Corte Territoriale ha
congruamente motivato sulla riconducibilità delle opere abusive alle persone
degli imputati (vedi sentenza 2° grado pagg. 2 – 4).

11.5. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto

da

F.R. e T.Y con condanna degli stessi al
pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina
in C 1.000,00.

P.Q.M.
g L t., e-0 LA ree P zz:.:

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti 61 pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 07 Giugno 2013

Il Componente estensore

Il P sidente

di ammenda; pena sospesa per entrambi.

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