Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34746 del 11/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34746 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da Jadran HRUSTIC, nato a Velika Kladusa, Croazia, il
20.7.1978,
avverso l’ordinanza emessa in data 17.10.2013 dal Tribunale di sorveglianza
di Milano.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tonnassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano
respingeva il reclamo proposto da Jadran HRUSTIC avverso il provvedimento con
cui il 19.2.2013 il Magistrato di sorveglianza aveva respinto la sua domanda di
liberazione anticipata per svariati semestri a partire dal 29.4.1999, sino all’ultimo
che comprendeva un periodo che andava dal 15.7.2005 al 22.1Q.2005 cui si

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Data Udienza: 11/07/2014

aggiungeva il periodo dal 28.9.2012 al 19.12.2012.
A ragione osservava che il 26.12.2010 l’istante era stato raggiunto da
misura cautelare, eseguita con l’arresto dello stesso avvenuto il 18.5.2012,
riferita alla commissione di reati gravissimi, quali la partecipazione ad
associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e
plurime importazioni e cessioni di stupefacente, anche per quantitativi ingenti,
commessi nell’arco degli anni 2007 – 2008; che la gravità di tali reati rendeva
palese che per tutto il periodo antecedente la partecipazione del condannato
all’opera di rieducazione era stata fittizia, esclusivamente formale e all’evidenza
composto dalla somma di un periodo precedente al 2007 e solo in parte da
periodo successivo.
2. Ricorre l’interessato a mezzo del difensore, avvocato Luigi Colaleo, che
chiede l’annullamento del provvedimento.
Deduce che la misura cautelare cui aveva fatto riferimento il provvedimento
impugnato, e per il quale ladran HRUSTIC era allo stato ancora ristretto,
concerneva differente procedimento non ancora irrevocabilmente definito; che
dunque non risultava ancora definitivamente accertata la ipotesi ritenuta
impeditiva della liberazione anticipata; che la liberazione anticipata richiedeva
che si considerasse esclusivamente la buona condotta carceraria e quindi
esclusivamente il periodo relativo alla restrizione in carcere; che a fronte di tale
buona condotta la concessione del beneficio non era discrezionale ma costituiva
diritto del condannato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il collegio che il ricorso, che si concentra sulla mancanza di
condanna definitiva in relazione ai reati per i quali il ricorrente era stato di
recente arrestato, appare inammissibile essendo le doglianze manifestamente
infondate.
2. E’ invero approdo consolidato che la normale valutazione per semestri di
restrizione del comportamento del condannato ai fini della concessione del
beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 ord. pen., non esclude che
un fatto negativo commesso in libertà possa riverberarsi anche sulla valutazione
della detenzione anteriore, purché si tratti di una condotta particolarmente grave
e sintomatica, che lasci presumere la mancata partecipazione, ovverosia una
partecipazione solo apparente, del condannato all’opera di rieducazione anche
nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce (tra moltissime: Sez.
1, n. 10721 del 13/07/2012, Rv. 255430; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Rv.
252186 Sez. 1, n. 3017 del 28/04/1997, Rv. 207680). Tale giudizio esige una
puntuale motivazione in ordine ai connotati di gravità concretamente ravvisati
nei fatti ai quali viene attribuita valenza negativa retroattiva: che il Tribunale di
sorveglianza ha puntualmente reso nel caso in esame, evidenziando che il
ricorrente successivamente ai periodi di custodia cautelare in relazione ai quali, a

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strumentale e che tanto valeva anche per l’ultimo semestre in considerazione,

seguito di condanna, chiedeva il riconoscimento del beneficio, aveva commesso
per addirittura un biennio altri gravissimi reati, quali la partecipazione ad
un’associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di
stupefacenti e plurime importazioni e cessioni di stupefacente, anche per
quantitativi ingenti.
3. Manifestamente infondata è perciò la censura con la quale si sostiene che
non essendo stati tali fatti ancora irrevocabilmente giudicati, di essi non avrebbe
potuto tenere conto il Tribunale di sorveglianza.
La valutazione che questo è chiamato a rendere non concerne solamente la
condannato, “con particolare riferimento all’impegno dimostrato nel trarre
profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattenimento” (ex art. 96
regolamento), sicché del tutto correttamente, e plausibilmente, possono essere
incidentalmente valutate condotte costituenti delitti per i quali non è ancora
intervenuta condanna definitiva se esistono gravi indizi che l’istante li abbia
commessi (come può, ex art. 273 cod. proc. pen., presumersi allorché per essi lo
stesso risulti attinto da misura della custodia cautelare in carcere): i medesimi
gravi indizi coerentemente valendo ad escludere che il condannato abbia tratto
reale “profitto” dalle opportunità trattamentali.
4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i
profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000)
– di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione
delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 11 luglio 2014
Il Consigliere estensor

Il Presidente

commissione di reati, ma, più in generale, le condotte e il comportamento del

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