Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34745 del 07/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34745 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SARNO GIULIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSSELLO GAETANO N. IL 18/01/1947
FARRUGGIA CARMELA N. IL 07/11/1948
avverso la sentenza n. 273/2011 GIP TRIBUNALE di GELA, del
02/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Data Udienza: 07/06/2013
Farruggia Carmela e Russello Gaetano hanno proposto ricorso per cassazione
avversò la sentenza in epigrafe con la quale il gruppo del tribunale di Gela ha
applicato ad entrambi la pena concordata come pubblico ministero per il reato
di cui agli articoli 81 cpv, 110 e 349 cod. pen., 44 lett. b), 64 – 71, 65 – 72,
93 e 95 DPR 380/01.
Successivamente in data 14 maggio 2013 hanno fatto pervenire entrambi
rinuncia al ricorso proposto.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue
l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei
motivi dedotti, nella misura di euro 1000 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma di euro 1000 ciascuno.
Così deciso, il giorno 7.6.2013