Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34744 del 11/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34744 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Giuseppe DURANTE, nato il 12.2.1959 a Challeroy Belgio,
avverso l’ordinanza emessa in data 7.11.2013 dal Magistrato di sorveglianza
dell’Aquila.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Antonio Mura, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe il Magistrato di sorveglianza dell’Aquila
respingeva la richiesta di remissione del debito avanzata da Giuseppe Durante,
con riferimento alla condanna al pagamento delle spese processuali, per
10.110,83 euro, conseguente a sentenza della Corte di appello di Lecce.
A ragione osservava che difettava il requisito della costante regolare

1

Data Udienza: 11/07/2014

condotta, tanto desumendosi dal rapporto trasmesso il 17.6.2013 dalla Casa di
reclusione di Sulmona, che informava che il Durante era stato sanzionato
“ancora una volta” in data 22.5.2012 con 10 giorni di esclusione dalle attività
ricreative e sportive.
2. Ha proposto ricorso il condannato a mezzo del difensore, avv. Francesco
Fasano, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
Deduce che lo stesso si fonda esclusivamente sulla sanzione disciplinare del
22 maggio 2012, ma ometteva di considerare che detta sanzione era stata

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.
Al ricorso risulta difatti allegato il provvedimento (che è anche in atti) di
revoca per ragioni di merito della sanzione disciplinare cui fa riferimento
(esclusivo) il provvedimento impugnato per giustificare il rigetto della richiesta di
riabilitazione, senza menomarnente considerare che si trattava di sanzione
revocata.
2. L’ordinanza impugnata deve per conseguenza essere annullata con rinvio
al Magistrato di sorveglianza dell’Aquila perché proceda a nuovo esame dando
conto di aver esaminato detta revoca.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di
sorveglianza dell’Aquila.
Così deciso in Roma il giorno 11 luglio 2014
Il Consigliere estentóre

Il Presidente

annullata dal Magistrato di sorveglianza il 21.9.2012, con provvedimento
depositato il 25.10.2012, n. 2756/2012, allegato al ricorso.

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