Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34743 del 11/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34743 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Pubblico ministero, in persona del sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Corno,
avverso l’ordinanza emessa in data 11.12.2013 dal Tribunale di Corno,
nei confronti di
Massimo MUSARRA, nato a Como il 4.11.1979.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Carmine Stabile, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Como, in composizione
collegiale e in funzione di giudice dell’esecuzione, decidendo sull’istanza avanzata
nell’interesse del condannato Massimo Musarra in data 25.7.2013, di
riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di 13 diverse sentenze di
condanna, successivamente, con seconda istanza in data 18.11.2013, ridotte a

Data Udienza: 11/07/2014

6, riconosceva la continuazione tra i reati oggetto delle sole sentenze:
1) n. 805 del 2003 emessa dal Tribunale di Como in data 18.4.2013,
limitatamente al reato di furto, per il quale era stata inflitta la pena di 6 mesi di
di reclusione e 200,00 euro di multa [per i reati di tentato furto e di simulazione
di reato era stata inflitta complessivamente la pena di 1 anno e 6 mesi di
reclusione e 200,00 euro di multa];
2) n. 102 del 2007 emessa dal Tribunale di Como in data 26.1.2007, recante
condanna alla pena di 9 mesi di reclusione e 300,00 euro di multa [per il reato di
ricettazione];
recante applicazione della pena di 2 anni e 3 mesi di reclusione e 600,00 euro di
multa [per i reati di furto aggravato e di falso per soppressione].
Rideterminava per l’effetto la pena in 3 anni e 4 mesi di reclusione e 900,00
euro di multa, calcolati ponendo a base la pena irrogata con l’ultima condanna,
aumentata di 5 mesi di reclusione e 100,00 euro di multa per il furto di cui alla
prima condanna, e di mesi 8 di reclusione e 200,00 euro di multa per il reato di
cui alla seconda sentenza, cui andava aggiunta la pena di un anno di reclusione
inflitta con la prima sentenza per altro reato non oggetto dell’attuale
riconoscimento della continuazione. Rigettava per il resto l’istanza.
2. Ha proposto ricorso il Pubblico ministero, in persona del sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, che chiede
l’annullamento del provvedimento impugnato denunziando violazione della legge
processuale.
Rileva che con precedente istanza, in data 6.2.2013 il medesimo difensore di
Massimo Musarra aveva presentato al Tribunale di Como istanza di applicazione
della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze:
1.a) n. 43 del 2005, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Como in data 26.9.2005, recante applicazione della pena di 2 anni e
6 mesi di reclusione e 800,00 euro di multa per il reato continuato di cui agli
artt. 648 e 648-bis cod. pen.;
2) n. 102 del 2007 emessa dal Tribunale di Como in data 26.1.2007 [la
medesima di cui al precedente punto 2];
3) n. 1167 del 2008 emessa dal Tribunale di Como in data 25.11.2008 [la
medesima di cui al precedente punto 3].
Con ordinanza in data 22.4.2013 il Tribunale di Como in composizione
monocratica aveva accolto la richiesta, determinando la pena in misura
corrispondente alla somma delle pene inflitte con ciascuna di dette sentenze, e
con provvedimento in data 6.5.2013, provvedendo a seguito di istanza di
correzione di errore materiale avanzata dal Pubblico ministero, aveva precisato
che la pena era stata determinata prendendo a base quella di 2 anni e 6 mesi di
reclusione e 800,00 euro di multa della condanna al n. 1.a.), aumentata di mesi
nove di reclusione per la continuazione con i reati della condanna al n. 2) e di 2
anni, 3 mesi di reclusione e 600,00 euro di multa per la continuazione con i reati
di cui alla condanna al n. 3).
Si sostiene dunque che tali statuizioni esaurivano la competenza del giudice
dell’esecuzione in ordine alla richiesta di continuazione tra le condarpe in essa

2

3) n. 1167 del 2008 emessa dal Tribunale di Como in data 25.11.2008,

considerate e avrebbe dovuto comportare la declaratoria d’inammissibilità della
successiva istanza presentata dall’interessato per la rivalutazione e l’eventuale
estensione del vincolo della continuazione già riconosciuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato e deve essere rigettato.
2. La nuova istanza, sulla quale ha deciso il provvedimento impugnato,
precedente, concernendo il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto
di 6 sentenze, solo tre delle quali valutate nel precedente provvedimento evocato
dal ricorrente.
La decisione sulla nuova istanza non poteva dunque ritenersi preclusa dalla
decisione sulla precedente, non solo perché quella aveva oggetto diverso, come
detto più ridotto, ma soprattutto perché, una volta allargata la domanda alla
prospettata continuazione tra i reati già esaminati ed altri reati, era comunque
necessario per il giudice investito dalla nuova domanda rivalutare anche quelli
per i quali la continuazione era stata già riconosciuta (così come sempre accade
quando, ad esempio, nella fase dell’esecuzione è chiesto il riconoscimento della
continuazione tra i reati oggetto di sentenze ognuna delle quali già riconosce la
continuazione interna).
In realtà, l’unica cosa che poteva ritenersi preclusa nel secondo giudizio er,
il diniego della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze per le quali era
stata già riconosciuta. Ma il ricorso non ha ad oggetto tale aspetto e nel
provvedimento impugnato non v’è d’altronde alcuna pronunzia esplicita in tal
senso. Mentre, come non poteva ritenersi preclusa la decisione sulla esistenza
della continuazione tra le sentenze oggetto della precedente ordinanza e ulteriori
sentenze, così non poteva ritenersi preclusa una nuova determinazione delle
pene determinate per la continuazione nel precedente provvedimento, una volta
che con il successivo il vincolo era stato “allargato” ad altre condanne. Tale
rideterminazione è infatti espressamente consentita allorché il giudice
dell’esecuzione ridetermina la pena inflitta con sentenze diverse per reati che
riconosce in continuazione successivamente al giudicato, e non può ipotizzarsi
che nella materia la forza della preclusione da giudicato sia minore da quella che
può derivare,

rebus sic stantibus, dall’irrevocabilità del provvedimento del

giudice dell’esecuzione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il giorno 11 luglio 2014
Il Consigliere est

POSITATA

Il Presidente

rivolgeva al giudice dell’esecuzione una richiesta dall’ambito ben più vasto della

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