Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34743 del 07/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34743 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MENDETTA EDUARDO N. IL 03/09/1971
avverso la sentenza n. 9797/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 07/06/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Napoli,
chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto avverso la pronuncia del
Tribunale di Napoli del 25/2/09, con cui Eduardo Mendetta era stato
riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 40, lett.
autotrazione, soggetto a maggiore imposta di fabbricazione, Kg. 750 di
gpl, nonché kg. 165, consumati in frode, per un totale di kg. 915 di gpl per
uso domestico, soggetto ad aliquota di imposta ridotta, ( capo A della
imputazione ), nonché dei reati di cui agli artt. 679 e 1, 3, 4, 7 e 8 L.
327/58 ( capi B e C della imputazione ), infliggendo il trattamento
sanzionatorio ritenuto di giustizia, ha dichiarato non doversi procedere in
ordine ai reati di cui ai capi B) e C) della rubrica, perché estinti per
prescrizione, rideterminando la pena per il residuo delitto in anni 1 di
reclusione ed euro 9.000.00 di multa;
– che avverso detta sentenza la difesa del prevenuto ha proposto ricorso
per cassazione, il cui motivo di annullamento si palesa, prima facie in
fatto, quindi non proponibile in sede di legittimità, in quanto con esso si
tende ad una rilettura delle emergenze istruttorie, sulle quali a questa
Corte è precluso procedere a nuovo esame estimativo;
– che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata decisione,
permette di ravvisare

logicità e correttezza nella argomentazione

motivazionale svolta dal giudice di merito, sia in relazione alla ritenuta
sussistenza del reato in contestazione, che alla ascrivibilità di esso in capo
al prevenuto;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

(

c), d.Lvo 304/95, perché in concorso con altri, destinava ad uso

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma il 7/6/2013.

Ammende della somma di euro 1.000,00.

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