Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34741 del 14/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34741 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IGNOMERIELLO LUCIANO N. IL 23/08/1981
avverso l’ordinanza n. 1417/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 18/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPQCASA;
1ette/5~44a le conclusioni del PG Dott. 2″ cu
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Uditi difensor Avv.;

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CAAL

Data Udienza: 14/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18.6.2013, il Tribunale di Sorveglianza di Bari dichiarava cessata
la misura degli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, c.p.p. applicata in favore di
IGNOMERIELLO Luciano con riguardo al provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari il 19.4.2013 e disponeva non
applicarsi nei confronti del predetto IGNOMERIELLO alcuna misura alternativa alla detenzione

Premetteva il Tribunale di Sorveglianza che, con il citato provvedimento di cumulo di
pene concorrenti, la Procura Generale di Bari aveva disposto la prosecuzione della detenzione
in regime di arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, c.p.p. (già agli arresti domiciliari in virtù
della sentenza resa dalla Corte territoriale barese il 23.3.2012, poi ricompresa nel cumulo),
rideterminando il fine pena al 28.12.2014.
In data 3.6.2013, il Magistrato di Sorveglianza aveva disposto la provvisoria
sospensione della misura, poiché il condannato era stato attinto da ordinanza di custodia
cautelare in carcere del 21.5.2013 in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis, 644, 56-629
c.p. aggravati dall’art. 7 D.L. n. 152/91, commessi tra il 2005 e il 2006.
Ciò premesso, il Tribunale di Sorveglianza perveniva alla decisione di non applicare
all’IGNOMERIELLO alcuna misura alternativa, con riferimento al titolo esecutivo in corso, alla
stregua delle condanne da lui riportate per usura aggravata ex art. 7 D.L. n. 152/91,
estorsione aggravata, lesioni personali, associazione per delinquere finalizzata al traffico di
stupefacenti (art. 74 D.P.R. n. 309/90), favoreggiamento personale, complessivamente
sintomatiche di una inclinazione criminale non comune, anche con riguardo all’appartenenza a
contesti delinquenziali allarmanti.
Rilevava, inoltre, il Tribunale che la condotta dell’IGNOMERIELLO durante il corso degli
arresti domiciliari non era stata priva di censure, atteso che in data 22.3.2013 era stato
arrestato per evasione.
Affermava, infine, il Collegio che, in considerazione del non prossimo fine pena, fosse
necessario un congruo periodo di osservazione infrannuraria al fine di sottoporre il detenuto ad
un programma trattamentale in grado di indirizzarlo verso canoni di comportamento
socialmente accettabili, attesa l’inesistenza di qualsivoglia elemento di giudizio su cui fondare
una prognosi anche moderatamente favorevole.
2. Ha proposto ricorso per cassazione IGNOMERIELLO Luciano, per il tramite del suo
difensore di fiducia, denunciando, in un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione
in relazione agli artt. 47 e ss. Ord. Pen. e 125 c.p.p..
Deduce la difesa che i precedenti si fermavano al 2006, che il ricorrente era stato in
regime di arresti domiciliari per tre anni senza dare adito rilievi, ad eccezione dell’episodio del
22.3.2013, che era insufficiente il riferimento alla gravità del fatto per rigettare l’istanza di

1

con riferimento al titolo esecutivo in corso.

misure alternative e che, infine, non erano stati valutati i progressi del condannato durante
l’esecuzione della misura.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha

concluso per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, dal momento che le doglianze dedotte
si risolvevano in mere censure in fatto, mentre il Tribunale, con motivazione congrua e
adeguata, aveva ritenuto allo stato non compiutamente provata l’idoneità delle misure

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Risulta, infatti, dall’accertamento eseguito in via telematica il 10.4.2014 presso il D.A.P.
Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo, che, a far data dal 12.1.2013,
l’IGNOMERIELLO è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.
La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in
adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno
dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla
dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e
606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del
procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
(Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv.
208166; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del
17/5/2006, De Mitri, Rv. 234859).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

invocate ai fini della rieducazione e risocializzazione del reo.

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