Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34740 del 07/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34740 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MATINELLI VINCENZO N. IL 05/01/1954
MATINELLI GIUSEPPE N. IL 27/07/1971
avverso la sentenza n. 2382/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
16/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 07/06/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.La Corte di Appello di Bari, con sentenza emessa il 16/05/2012,
confermava la sentenza del Tribunale di Bari, in data 02/05/2008, appellata, tra
gli altri, da Vincenzo Matinelli e Giuseppe Mattinelli, imputati dei reati di cui agli
artt. 4, comma 3, L. 401/1989 e 171 bis L. 633/1941 (come contestati in atti) e
condannati alla pena di mesi sei di reclusione ed C 600,00 di multa ciascuno.
deducendo vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione
alla misura della pena.
3. Le censure dedotte net ricors.k sono generiche e comunque
manifestamente infondate. La Corte Territoriale ha congruamente motivato sul
punto oggetto di impugnazione mediante valutazioni di merito immuni da errori
di diritto (vedi sentenza 2° grado pag. 3).
•.Vanno dichiarati, pertanto, inammissibili i ricorsi proposti da Vincenzo
Matinelli e Giuseppe Matinelli con condanna degli stessi al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00 1 e,(avbc~
P.Q.M.
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Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti
pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 07 Giugno 2013
Il Componente estensore
Il Pr sidente
2. Entrambi gli interessati proponevano distinti ricorsi per Cassazione,