Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34739 del 05/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 34739 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SALAH CHAMS EDINE N. IL 10/10/1976
avverso la sentenza n. 19/2012 TRIBUNALE di ASTI, del 04/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E hilt
che ha concluso per Zg , 13’4,5 cka

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/06/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata il 4.04.2013 il Tribunale di Asti ha confermato la
sentenza in data 5.06.2012 con cui il Giudice di Pace di Asti aveva condannato
l’imputato Salah Chams Edine alla misura dell’espulsione dal territorio dello Stato
per un periodo non inferiore a cinque anni per il reato di cui all’art. 10-bis D.Lgs.
n. 286 del 1998, accertato il 12.05.2011.
2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo come
primo motivo di doglianza il vizio di violazione di legge per inosservanza di

lett. c) del codice di rito, per essere stato celebrato il giudizio di primo grado in
contumacia del Salah pur essendo il giudice a conoscenza del suo stato di
detenzione; e come secondo motivo il vizio di violazione della legge penale
sostanziale e di manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata,
in relazione alla disapplicazione della clausola di sussidiarietà che rendeva non
perseguibile la violazione, di carattere residuale, dell’art. 10-bis in presenza
dell’inottemperanza dello straniero all’ordine di espulsione dal territorio dello
Stato integrante il più grave reato di cui all’art. 14 comma 5-ter D.Lgs. n. 286
del 1998.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento assorbe ogni altra
doglianza del ricorrente.
2. La sentenza impugnata ha disatteso e respinto l’eccezione di nullità del
giudizio di primo grado, tempestivamente sollevata dalla difesa dell’imputato nei
motivi d’appello con riguardo all’erronea celebrazione del processo nella
contumacia del Salah pur essendo lo stesso detenuto per altra causa, sul rilievo
che la circostanza (risultante dal certificato del DAP) che il prevenuto fosse
ristretto in carcere alla data della notifica degli atti introduttivi del giudizio,
eseguita il 19.04.2012 nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di
fiducia, non emergeva dai verbali d’udienza e non era stata comunicata dal

norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all’art. 178 comma 1

difensore al giudice di pace, di tal che – non essendo la detenzione sopravvenuta
a immediato ridosso dell’udienza – l’omessa tempestiva comunicazione
dell’impedimento a comparire era imputabile a un difetto di diligenza
dell’imputato e il processo era stato ritualmente celebrato nella sua contumacia.
3. Osserva questa Corte che la stessa sentenza di primo grado dà atto, come si
evince dal relativo dato testuale, che “l’imputato risulta detenuto”, e dunque il
giudice di pace era a conoscenza della relativa circostanza e della conseguente
esistenza di un impedimento assoluto del Salah a comparire in udienza, ciò che
gli imponeva di revocare la precedente dichiarazione di contumacia e di ordinare
la traduzione del prevenuto, inibendo la pronuncia della sentenza conclusiva del
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giudizio se non dopo l’espletamento di tali adempimenti e l’eventuale esercizio
delle facoltà riconosciute all’imputato dall’art. 420-quater, comma 3 e segg.,
cod.proc.pen., salva la manifestazione da parte di quest’ultimo di un’espressa
rinuncia a presenziare al dibattimento.
Questa Corte di legittimità, con sentenza n. 37483 del 26/09/2006 pronunciata
dalle Sezioni Unite, Rv. 234600, ha infatti affermato il principio (anche di recente
ribadito da Sez. 6 n. 2300 del 10/12/2013, Rv. 258246, e da Sez. 4 n. 1871 del
3/10/2013, Rv. 258177) che a carico dell’imputato non è configurabile, a

comunicazione dell’impedimento a comparire derivante dalla detenzione per altra
causa sopravvenuta nel corso del processo, con la conseguenza che la
conoscenza da parte del giudice, comunque acquisita, della relativa circostanza
di fatto preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, senza che rilevi il
dato – erroneamente valorizzato dalla sentenza impugnata – che l’imputato
avrebbe potuto informare il giudice di primo grado del sopravvenuto stato di
detenzione in tempo utile per la sua traduzione.
4. Il motivo d’appello diretto a eccepire la nullità (assoluta) della celebrazione in
contumacia del giudizio di primo grado era dunque fondato e doveva essere
accolto, con conseguente rinvio degli atti al giudice di pace ai sensi dell’art. 604
comma 4 del codice di rito: non avendovi provveduto il giudice d’appello, questa
Corte deve annullare senza rinvio tanto la sentenza del Tribunale quanto quella
del Giudice di pace di Asti, disponendo la trasmissione degli atti a quest’ultimo
per una nuova celebrazione del giudizio di prime cure (Sez. Un. n. 37483 del
2006, sopra citata).

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza in data 5.06.2012 del
Giudice di Pace di Asti e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di
Asti per nuovo giudizio.
Così deciso in data 5/06/2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva

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