Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34734 del 10/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 34734 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Capozzolo Ennio, n. a Sant’Angelo a Fasanella (SA) il
16.6.69,
avverso l’ordinanza del 23.4.14 del Tribunale di Salerno, sezione riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Mario Fraticelli, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23.4.14 il Tribunale di Salerno, sezione riesame, confermava
l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa il 4.4.14 dal GIP
del Tribunale di Salerno nei confronti di Ennio Capozzolo per il delitto di
ricettazione.
Tramite il proprio difensore ricorre Ennio Capozzolo contro detta ordinanza, di
cui chiede l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) omessa motivazione sugli elementi a discarico proposti in sede di
interrogatorio di garanzia dal ricorrente, che aveva negato che i depositi (o stalle)
dove era stata trovata la merce di provenienza delittuosa fossero rimasti nella

Data Udienza: 10/07/2014

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propria esclusiva disponibilità, trattandosi di locali aperti e, quindi, accessibili a
chiunque;
b) omessa motivazione sulle esigenze cautelari e sulla possibile applicazione di
misure non custodiali;
c) omessa motivazione e violazione dell’art. 275 co. 2 bis c.p.p., non avendo i
giudici del riesame considerato che lo stato di incensuratezza del Capozzolo
avrebbe consentito una prognosi favorevole in tema di futura concessione del

In data 4.7.14 il difensore di fiducia del ricorrente ha fatto pervenire
dichiarazione, a propria firma, di rinuncia al ricorso perché nel frattempo la
misura custodiale è stata revocata dal GIP del Tribunale di Salerno per venir
meno delle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1- Preliminarmente va dichiarata l’inefficacia dell’atto di rinuncia al ricorso per
cassazione in quanto sottoscritto non dalla parte, ma dal solo difensore non
munito di apposita procura speciale (cfr., ex aliis, Cass. Sez. I n. 29202 del
23.5.13, dep. 9.7.13), a nulla rilevando che sia stato quest’ultimo a proporre
l’impugnazione (cfr. Cass. Sez. I n. 44612 del 16.10.08, dep. 1°.12.08).
In proposito va chiarito che quella allegata al ricorso per cassazione non può
considerarsi – ad onta della dizione “procura speciale” in essa contenuta e al
riferimento a “ogni e più ampia facoltà di legge” come procura speciale ai sensi

e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 589 e 122 c.p.p., atteso che per
essere speciale la procura deve contenere la determinazione dell’oggetto per cui è
conferita e dei fatti ai quali si riferisce.
È invece venuto meno l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione,
giacché per consolidata giurisprudenza di questa S.C. (cui va data continuità)
l’interesse dell’indagato ad ottenere una pronunzia, in sede di riesame, di appello
o di ricorso per cassazione, sulla legittimità dell’ordinanza che ha applicato o
mantenuto la custodia cautelare, nel caso in cui quest’ultima sia stata revocata
nelle more del procedimento, non può presumersi, ma deve essere dedotto
dall’indagato (cosa che l’odierno ricorrente non ha fatto) affinché il giudice ne
valuti concretezza e attualità (cfr., ex aliis, Cass. S.U. n. 7931 del 16.12.10, dep.
1°.3.11).

beneficio della sospensione condizionale della pena.

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Per altro, è appena il caso di rilevare che il ricorso sarebbe stato comunque
inammissibile perché manifestamente infondato, atteso che, contrariamente a
quanto lamentato dal ricorrente, l’ordinanza impugnata ha dato conto, seppure in
maniera succinta, degli elementi a carico del Capozzolo tali da giustificare la
gravità indiziaria circa il delitto di ricettazione addebitatogli, considerato che la
gran quantità di merce di provenienza delittuosa per cui è processo è stata

Obietta quest’ultimo di aver contestato tale risultanza di fatto in sede di
interrogatorio di garanzia, senza ricevere risposta a riguardo da parte del
Tribunale del riesame: ma la censura, oltre a sollecitare in sostanza un nuovo
esame nel merito degli atti del procedimento (operazione non consentita in sede di
legittimità), si risolve in una denuncia di vizio di omessa motivazione su difese
che neppure il ricorrente chiarisce essere state coltivate (e come) in sede di
riesame.
Trascura altresì il ricorrente che, secondo costante giurisprudenza di questa
Corte Suprema, nella propria motivazione il giudice del merito non è tenuto a
compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in
esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente
che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze,
spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo
convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual
caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che,
anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata (cfr., ex aliis, Cass. Sez. IV n. 1149 del 24.10.2005, dep.
13.1.2006; Cass. Sez. IV n. 36757 del 4.6.2004, dep. 17.9.2004).
Né risponde al vero che l’ordinanza gravata abbia omesso di dare conto delle
esigenze cautelari e della necessità di farvi fronte con una misura custodiale,
avendo in realtà il Tribunale del riesame segnalato che la quantità della merce,
indicativa di una reiterazione nel tempo delle condotte in contestazione
sintomatica dell’inserimento del ricorrente in ambienti delinquenziali dediti a reati
contro il patrimonio, lasciava presagire un rischio di recidiva che misure non
custodiali non sarebbero state in grado di prevenire.

ritrovata tutta in locali che erano nella disponibilità del ricorrente.

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Si tratta di motivazione che, sebbene succinta, è comunque sufficiente, logica e
non contraddittoria, in quanto tale non censurabile mediante ricorso per
cassazione.
Da ultimo, è appena il caso di rammentare che — per ormai consolidata
giurisprudenza di questa S.C. — in sede cautelare la ritenuta sussistenza del
pericolo di reiterazione del reato esime il giudice dal dovere di motivare sulla
prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (cfr.

28.10.10, dep. 19.1.11).

2- In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Ex art. 616 c.p.p.
consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento a
favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in
euro 500,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 10.7.14.

Cass. Sez. VI n. 50132 del 21.11.13, dep. 12.12.13; Cass. S.U. n. 1235 del

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