Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34731 del 05/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34731 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANFUSO SAMUELE N. IL 29/11/1977
avverso l’ordinanza n. 25093/2009 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 18/02/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

Data Udienza: 05/06/2013

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro 500,00 (cinquecento/00).
Così deciso in Roma in camera di consiglio il 5- –giu- gno 2013.

Osserva
ANFUSO Samuele ricorre in Cassazione ex art. 625 bis c.p.p. deducendo l’errore
materiale in cui sarebbe incorso questa Corte con la sentenza della Terza sezione in
data 18.02.2010 con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. avverso il
provvedimento con cui il GIP del Tribunale di Pisa, in riferimento al procedimento
penale a carico dell’ANFUSO n. 7030/07 dispose la restituzione degli atti al P.M.
Il ricorso va dichiarato inammissibile non ricorrendo i presupposti di cui al richiamato
art, 625 c.p.p. atteso che il ricorrente non risulta essere “condannato”, e, quindi, non
legittimato a proporre tale rimedio processuale.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo
di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi

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