Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3473 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3473 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VIGLIANESI GIUSEPPE N. IL 30/10/1957
VIGLIANESI ERNESTO N. IL 18/08/1985
avverso la sentenza n. 974/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 04/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 08/10/2013

RG.8909 /2013 Viglianesi – Viglianesi

Considerato che:
I ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza tutti
per violazione dell’art.606 lett.b) e), c.p.p. , in relazione al giudizio di responsabilità, alla dosimetria della pena e al
diniego delle attenuanti generiche.

gravame; i motivi pertanto vanno considerati non specifici, non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000
Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine
esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine alla sussistenza del reato e al diniego delle attenuanti
generiche in considerazione dei molteplici precedenti..
I ricorsi vanno dichiarati quindi inammissibili. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.18612000),
si determina equitativamente in Euro 1000 ciascuno.

PQM

dichiara inammissibile ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
somma di Eur. 1000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
R

, .10.13

Nel ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del

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