Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34728 del 10/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 34728 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
GRASSO MAURIZIO GIUSEPPE nato il 18/03/1970, avverso la sentenza
del 24/01/2013 della Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Mario Fraticelli che ha
concluso per l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 24/01/2013, la Corte di Appello di Milano
confermava la sentenza con la quale, in data 04/04/2007, il Tribunale di
Monza aveva ritenuto GRASSO Maurizio Giuseppe colpevole della
ricettazione di un’autovettura.

2.

Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha

proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 648
cod. pen. per avere la Corte ritenuto esso ricorrente colpevole del reato
di ricettazione pur essendo l’auto in questione intestata alla sua ex

Data Udienza: 10/07/2014

convivente che, però, non era stata sentita come teste in quanto si era
resa irreperibile.
La Corte, quindi, in mancanza di prove, non avrebbe potuto
condannarlo.

In punto di fatto, la Corte ha accertato che:

l’auto, era pacificamente “taroccata” e provento di furto;

l’imputato aveva il costante e continuo possesso dell’auto;

l’imputato – contumace in entrambi i gradi di giudizio – non
aveva mai fornito alcuna spiegazione delle modalità di acquisto
dell’acquisito e/o della sua disponibilità che provassero la sua
buona fede.
Alla stregua dei suddetti elementi fattuali, corretta deve ritenersi

la conclusione giuridica alla quale la Corte è pervenuta secondo il
consolidato principio a norma del quale la mancata giustificazione del
possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della
conoscenza della illecita provenienza: il che è proprio quanto si è
verificato nel caso di specie.
La circostanza che l’auto fosse formalmente intestata alla
convivente dell’imputato, resasi irreperibile, non è di valenza tale da
inficiare il corretto iter motivazionale addotto da entrambi i giudici di
merito, atteso che l’intestazione formale dell’auto non esclude che anche
colui che ne abbia la continua disponibilità non possa rispondere del
delitto di ricettazione, potendosi, al più, profilare un’ipotesi di concorso
nel reato.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in € 1.000,00.

2

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C

Roma 10/07/2014
IL PRESIDENTE
(Dott. Do enico Gallo)

1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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