Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34728 del 05/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34728 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udienza: 05/06/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BORTONE LORENZO N. IL 04/01/1978
BULARCA ELENA N. IL 01/10/1960
avverso la sentenza n. 1908/2012 TRIB.SEZ.DIST. di VIAREGGIO, del
15/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Pi

Fatto e diritto

I ricorsi sono inammissibili, ex articolo 606, comma 3,
c.p.p., perché proposti per motivi manifestamente infondati.
ex
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr.
Cass.
S.U.
27
settembre
1995,
Serafino),
l’obbligo
plurimis
della motivazione della sentenza di applicazione concordata
della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia
atto, ancorché succintamente, ovvero implicitamente, di aver
proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti
(la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta
qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di
eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia
ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba
essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129 c.p.p.).
il giudizio negativo in ordine alla
In particolare,
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 129
c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata
compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento
ai sensi della disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su
richiesta delle parti, il giudice decide, invero, sulla base
degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se
sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se
le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli
atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e
ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata
applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza precisare per
quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto
essere applicata nel momento del giudizio.
I ricorsi devono essere quindi dichiarati inammissibili.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al

Bortone Lorenzo e Bularca Elena VaiL, imputati in ordine al
reato p. e p. dagli articoli 110 c.p. e 73 d.PR.309/90
ricorrono per cassazione contro la sentenza di applicazione
concordata della pena in epigrafe indicata, deducendo
violazione di legge e difetto di motivazione in ordine
all’insussistenza di una delle “cause di non punibilità” di
cui all’articolo 129 c.p.p..

(3
versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
1500,00
di
euro
della
somma
ragioni
di
esonero,
sanzione
di
ciascuno
a
titolo
(millecinquecento/00)
pecuniaria.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1500,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.06.2013

P. Q.M.

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