Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34727 del 10/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 34727 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
CANTU’ GUALTIERO nato il 11/04/1935, avverso la sentenza del
14/11/2013 della Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Mario Fraticelli che ha
concluso per il rigetto;
udito il difensore avv.to Giorgio Germani che ha concluso per
l’accoglimento
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 14/11/2013, la Corte di Appello di Milano, in
parziale riforma della sentenza con la quale, in data 17/07/2008, il
Tribunale della medesima città aveva ritenuto CANTU’ Gualtiero
colpevole del reato di cui all’art. 643 cod. pen. ai danni di Pasquale
Belladonna, dichiarava la prescrizione del suddetto reato, confermando,
peraltro, le statuizioni in favore della costituita parte civile.

Data Udienza: 10/07/2014

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti
motivi:
2.1.

della motivazione in punto di

MANIFESTA ILLOGICITÀ

responsabilità: il ricorrente lamenta che entrambi i giudici di merito

riferimenti temporali del dott. Rizzi e la Ctu della dott.ssa Loi,
disattendendo, quindi, ma senza adeguata motivazione, le
testimonianze del dott. Magli e dell’avv.to Garofano che, invece,
avevano descritto il Belladonna come perfettamente capace e
consapevole degli atti che compiva.
2.2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

578

COD. PROC. PEN.:

il ricorrente ha

premesso che la Corte aveva rigettato la domanda di restituzione dei
titoli in sequestro e di revoca dell’ipoteca legale in quanto perdurava la
necessità del mantenimento di entrambi i vincoli a fronte della
responsabilità civile dell’imputato per i danni causati. Sennonché, la
Corte aveva ritenuto la responsabilità dell’imputato, sulla base di due
errori consistiti: a) nell’avere affermato che il ricorrente aveva spogliato
il Belladonna della quasi totalità del suo patrimonio mobiliare: il che non
era vero; b) nel non avere considerato che il Belladonna aveva disposto
dei suoi beni con un testamento olografo a favore del Cantù – che era
stato il suo compagno di vita degli ultimi vent’anni – per riconoscenza di
quanto da questi fatto in suo favore.
3. Il ricorso, nei termini, in cui sono state dedotte le doglianze, è
manifestamente infondato.
La Corte (pag. 5-6 motivazione), infatti, sulla base di precisi
elementi fattuali (testimonianza del medico curante; Ctu; pluralità di
visite mediche e di esami strumentali) ha affermato che «il decadimento
psichico di Pasquale Belladonna si era manifestato in forma palese ed
ingravescente già alcuni prima del settembre» e cioè del periodo a cui
risale l’atto di disposizione.
La Corte, poi, ha chiarito che «a fronte di dati tecnici tanto precisi
ed in equivoci – peraltro non confutati dalla difesa – è davvero

2

avevano ritenuto più affidabili la testimonianza generica e priva di

irrilevante la valutazione fatta “ad occhio” e senza alcuna competenza
scientifica dal Magli e dall’avv.to Garofano sulla lucidità del belladonna
nel momento in cui ha acconsentito al trasferimento dei suoi consistenti
depositi bancari sul conto dell’imputato. Peraltro, non va trascurata la
sussistenza di uno specifico interesse di entrambi ad auto tutelarsi

Come si può, quindi, notare la Corte non solo ha evidenziato
l’univoco compendio probatorio in base al quale era risultato che,
all’epoca della disposizione a favore dell’imputato, il Belladonna (affetto
da conclamato Alzheimer) fosse compus sui, ma ha anche chiarito per
quali ragioni le testimonianze del Magli e dell’avv.to Garofano non
fossero attendibili.
Irrilevante, ai fini del giudizio, è la circostanza che il Belladonna
avesse un ingente patrimonio non devoluto all’imputato e che aveva
disposto delle proprie sostanze con testamento olografo: si tratta,
infatti, di elementi estranei al presente giudizio in cui l’imputato è stato
ritenuto responsabile di una singola e ben determinata operazione
bancaria a seguito della quale s’impossessò di titoli del valore di per C
1.102.493,68 e di una somma di denaro pari a £. 500.000.000.
Si tratta di motivazione congrua, adeguata e coerente con gli
evidenziati elementi fattuali, sicchè la censura, del tutto generica ed
aspecifica, va ritenuta inammissibile.
Ugualmente inammissibile, è la doglianza in merito alla pretesa
violazione dell’art. 578 cod. proc. pen.: infatti, una volta accertata la
sussistenza del reato, non si comprende per quali ragioni il giudice
avrebbe dovuto ordinare la restituzione del provento del reato
all’imputato, tanto più che, a quanto risulta, è ancora pendente un
giudizio civile.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,

3

rispetto a possibili coinvolgimenti nell’accaduto».

ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA

CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 10/07/2014
IL PRESIDENTE
(Dott. D9rtienico Gallo)
IL CONSIGLIE E g T.
(Dott. G. Ra )

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inammissibile il ricorso e

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