Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34727 del 05/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34727 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAGNANI VITTORIO ALESSANDRO N. IL 08/07/1966
avverso la sentenza n. 886/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
22/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/06/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia dì Magnani Vittorio Alessandro avverso la
sentenza emessa in data 22.12.2012 dalla Corte di Appello di Firenze che confermava
quella del Tribunale di Firenze in data 27.4.2010 con cui il predetto era stato
riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S. e
condannato alla pena di mesi 2 di arresto ed C 1.500,00 di ammenda con sospensione
della patente per un anno.
pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità; nonché la violazione di legge in relazione
al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati e non
deducibili in questa sede.
La Corte ha congruamente motivato sulla non concedibilità della richiesta sostituzione
della pena con il beneficio del lavoro di pubblica utilità, richiamando i precedenti anche
specifici dell’imputato e la gravità del fatto e non già ritenendo la non applicabilità del
beneficio perché introdotto con legge successiva alla commissione del fatto.
La richiesta di attenuanti generiche non è stata oggetto di apposito motivo di gravame
e non essendo state esplicitate le ragioni per le quali l’imputato ne sarebbe stato
meritevole, la Corte non era tenuta ad addurre alcuna motivazione circa il mancato
esercizio del potere conferitole dall’art. 597 c.p.p. di disporle di ufficio, ed anzi, dalla
motivazione della sentenza ed in particolare dalle ragioni sopra indicate a supporto del
diniego del beneficio della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità si
evince inequivocabilmente la ragione della mancata concessione delle dette attenuanti.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5.6.2013

Deduce la violazione di legge e l’apparenza della motivazione in ordine al diniego della

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