Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34724 del 10/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 34724 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
SANFELICI MAURIZIO avverso la sentenza del 28/06/2013 pronunciata
dalla Corte di Appello di Cagliari – sez. distaccata di Sassari – nei
confronti di GAIAS GIANNI nato il 07/09/1955;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Mario Fraticelli che ha
concluso per l’inammissibilità;
udito il difensore di Sanfelici avv.tessa Monica Foti che ha concluso per
l’accoglimento e l’avv.to Sechi Francesco Nicola per Gaias che ha
concluso per l’inammissibilità;
FATI-0
1. Con sentenza del 28/06/2013, la Corte di Appello di Cagliari sez. distaccata di Sassari – in parziale riforma della sentenza
pronunciata dal giudice monocratico del tribunale di Tempio Pausania in
data 20/07/2011, dichiarava non doversi procedere nei confronti di
GAIAS Gianni per il delitto di cui all’art. 633 cod. pen. (capo sub H)

Data Udienza: 10/07/2014

perché l’azione penale non avrebbe potuto essere esercitata non
essendo stato emanato il decreto di riapertura delle indagini preliminari
e confermava la suddetta sentenza nella parte in cui lo aveva assolto dal
reato di truffa (capo sub G) ai danni di Sanfelici Maurizio, nella sua
qualità di socio accomandatario e amministratore della “La Mediterranea

2. Avverso la suddetta sentenza, SANFELICI Maurizio, nella sua
qualità di socio accomandatario e amministratore della “La Mediterranea
s.a.s. di Sanfelici Maurizio e C.”, a mezzo del proprio difensore, ha
proposto ricorso per cassazione, ai soli effetti civili, deducendo i
seguenti motivi:
2.1.

VIOLAZIONE DELL’ART.

640

COD. PEN.:

il ricorrente sostiene che il

ragionamento assolutorio si basa su un duplice errore di fondo: da una
parte, per avere la Corte ritenuto che la truffa contestata rientri in
quella contrattuale e, dall’altra, che l’attribuirsi un falso stato ovvero la
qualità di legale rappresentante della “La Mediterranea s.a.s.” non
integri gli elementi obiettivi del reato di cui all’art. 494 cod. pen. La
Corte, infatti, pur avendo accertato l’esistenza di un contratto inter alios
in frode all’effettivo proprietario, non ne aveva poi tratto le corrette
conseguenze giuridiche.
2.2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

414

COD. PROC. PEN.

per avere dichiarato la

non procedibilità in relazione al reato di cui all’art. 633 cod. pen. non
considerando che il provvedimento di archiviazione era stato emesso il
12/03/2007 nell’ambito di altro ed indipendente procedimento penale a
carico del solo Gaias e per i reati di cui agli artt. 633 e 392 cod. pen. In
altri termini, si trattava di un fatto diverso e non dello stesso fatto,
sicchè il principio di diritto applicato dalla Corte non era corretto.
2.3.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT.

592/1 – 573

COD. PROC. PEN.

per avere la

Corte condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
non considerando che il giudizio di appello si era celebrato anche su
impugnazione dell’impugnazione in relazione ai capi sub H-I
dell’imputazione, sicchè era inconferente il richiamo alla soccombenza.

2

s.a.s. di Sanfelici Maurizio e C.”, perché il fatto non sussiste.

DIRITTO
1. VIOLAZIONE DELL’ART.

640

COD. PEN.:

la censura è infondata per le

ragioni di seguito indicate.
La Corte territoriale ha confermato l’assoluzione del Gaias con la

avere indotto in errore sia Maurizio San felici, sia l’autorità giudiziaria di
Olbia (come specificato al capo I, la sezione civile del tribunale), al fine
di conseguire il diritto alla stipulazione del contratto definitivo e la
materiale disponibilità dell’immobile. Tale prospettazione, peraltro,
contrasta insanabilmente col contenuto della denuncia-querela di
San felici e con le sommarie informazioni rese dal medesimo alla guardia
di finanza e ai carabinieri. Egli, infatti, non ha mai affermato di essere
stato ingannato da Amic e Gaias e quindi indotto, con alterazione della
realtà o comunque con menzogne, a stipulare, o consentire la
stipulazione, del contratto preliminare di compravendita, e a cedere la
disponibilità dell’abitazione. Piuttosto, ha lamentato che Amic, socio
accomandante di minoranza della Mediterranea, senza averne il potere e
a sua completa insaputa, aveva stipulato con Gianni Gaias un contratto
preliminare di compravendita dell’unico bene immobile di proprietà della
società, dando poi immediata esecuzione anticipata a tale convenzione,
mediante immissione del promissario acquirente nel possesso
dell’immobile; egli sarebbe stato completamente all’oscuro di tale
contratto fino a quando, il 16 maggio 2005, avrebbe scoperto, a seguito
di un casuale sopralluogo, che l’edificio era occupato da Gaias e dalla
sua famiglia e che il medesimo vantava la posizione giuridica acquisita
col contratto medesimo: narrazione che non appare sussumibile nella
fattispecie della truffa [….] Ebbene, nella vicenda che ci occupa, quale
pacificamente emersa nei suoi connotati essenziali, non sono ravvisabili
né artifizi e raggiri nei confronti di Maurizio San felici, né una sua
conseguente induzione in errore, né un – ulteriormente conseguente suo atto di disposizione patrimoniale a favore dell’odierno imputato
Gianni Gaias. Emerge, invece, un contratto preliminare che sarebbe
stato sottoscritto, quale promittente alienante, da un falsus procurator

3

seguente motivazione: «Nel capo G), inoltre, si ascrive all’imputato di

della società proprietaria del bene, Giovanni Mario Amic, e che pertanto,
secondo le regole civilistiche, sarebbe inefficace (salva ratifica
dell’avente diritto) per il promissario acquirente Gianni Gaias. (Emerge
altresì dalle carte processuali che Amic aveva stipulato, in tale falsa
veste, numerosi altri contratti preliminari, con differenti promissari

come caparra: per tali fatti – invero, del tutto analoghi a quello che ci
occupa – si procede separatamente a carico di Amic e i promissari
acquirenti sono citati come persone offese). Si aggiunga che la truffa è
“reato istantaneo [singolarmente contestato come permanente al capo
G] e di danno, che si perfeziona al momento in cui alla realizzazione
della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la
del soggetto passivo” (Cass. 18859/12) e che
“la condotta fraudolenta, ai fini dell’integrazione della fattispecie, non
può essere successiva alla ricezione dell’ingiusto profitto” (Cass.
17106/11). Anche sotto tale profilo, non si comprende il riferimento,
nell’ambito della contestazione della truffa, a una pretesa induzione in
errore dell’autorità giudiziaria. Ma ciò che principalmente rileva, al
riguardo, è che “non integra il reato di truffa l’induzione in errore di un
giudice che, sulla base di una delibera falsificata [o di qualsiasi altro atto
falso] abbia adottato un provvedimento contenente una disposizione
patrimoniale favorevole all’imputato, perché detto provvedimento non è
equiparabile a un libero atto di gestione di interessi altrui, costituendo
esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica” (Cass.
498/11)».
In pratica, quindi, la Corte territoriale, condividendo la decisione
del primo giudice, ha ritenuto, sulla base di puntuali elementi fattuali
non confutati dallo stesso ricorrente, che, nel fatto in esame, non fosse
configurabile alcuna truffa avendo la vicenda natura di sola controversia
civilistica.
In questa sede, il ricorrente, lungi dal confutare l’accurata e
puntuale motivazione della Corte, ha insistito nel sostenere che la
vicenda aveva connotati di natura penalistica, ma senza chiarire quali
fossero stati i raggiri ed artifizi di cui era stato vittima da parte del

4

acquirenti, incamerando le somme dagli stessi versate come acconto o

Gaias. Infatti, è appena il caso di notare che, al di là della circostanza se
la pretesa truffa fosse o meno di natura contrattuale, quello che rileva è
che, il suddetto reato, in tanto è configurabile, in quanto, siano
individuati gli artifizi e raggiri che sono uno degli elementi costituitivi del
reato di truffa senza i quali il medesimo non è configurabile.

riveste solo natura civilistica ed è in quella sede che il ricorrente potrà
far valere tutte le sue ragioni.

2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

414

COD. PROC. PEN.:

avendo la sentenza

impugnata, sul punto, natura esclusivamente processuale, la censura va
dichiarata inammissibile alla stregua del seguente principio di diritto: «la
parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la
sentenza di proscioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione
penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale
meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al
proponente ai fini dell’azione civilistica»: SSUU 35599/2012 Rv. 253242.
Infatti, la fattispecie decisa dalle SSUU è perfettamente
sovrapponibile a quella in esame nella quale è stata anche pronunciata
sentenza di non doversi procedere perché l’azione penale non avrebbe
potuto essere iniziata ex art. 529 cod. proc. pen.

3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT.

592/1 – 573

COD. PROC. PEN.: la

censura è

manifestamente infondata perché non vi è dubbio alcuno che la parte
civile è rimasta soccombente, quanto meno in relazione
all’impugnazione del capo sub G (truffa) relativamente al quale
l’imputato era stato assolto con formula ampia nel giudizio di primo ed
avverso la quale il Pubblico Ministero non aveva proposto alcuna
impugnazione.

4. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al

5

La vicenda, quindi, come correttamente rilevato dalla Corte,

versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.

inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 10/07/2014
IL PRESIDENTE
(Dott. lAmenico Gallo)

DICHIARA

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