Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34718 del 09/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34718 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEMAJ SAIMIR N. IL 10/04/1987
avverso la sentenza n. 2211/2013 TRIBUNALE di RAVENNA, del
09/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

Data Udienza: 09/07/2014

osserva

2.11 ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto
per motivi manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c),
c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella
generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica
alla decisione impugnata.
L’istituto in esame trova, dunque, il proprio fondamento primario nella
convergente richiesta di pubblico ministero e imputato sul merito
dell’imputazione (responsabilità e pena conseguente), dal momento che chi
chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa.
Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che
l’imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che
coinvolgono il patto dal medesimo accettato.
Nella concreta fattispecie, la pena è stata applicata nella misura richiesta e la
valutazione in ordine alla congruità della medesima risulta effettuata anche con
riferimento ala denegata attenuante invocata.
Resta, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.
3 Né può incidere relativamente alla quantificazione della pena, la sentenza
della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, depositata il 25.02.2014, per quanto
qui rileva, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis della L.
21.02.2006 n. 49, cioè del testo dell’art. 73 d.P.R. 309/90 nella formulazione di
cui alla predetta legge c.d. “Fini-Giovanardi”, determinando, come dalla Corte
Costituzionale espressamente affermato, l’applicazione dell’art. 73 del predetto
d.P.R. 309/90 e relative tabelle nella formulazione originaria (Legge c.d.
“Iervolino-Vassalli”), in quanto la pena edittale, con riferimento alla detenzione
di droga pesante (nella specie cocaina) prevista dalla L. Fini-Giovanardi è più
favorevole rispetto a quella della legge Iervolino Vassalli.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1500,00 (millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00).
Così deciso in Roma il 9 luglio 2014
Il Presiden e estensore

1. DEMAJ SAIMIR ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione
concordata della pena in epigrafe indicata, in ordine al delitto di cui all’ art. 73
d.p.r. 309/90, deducendo carenza di motivazione della medesima in ordine alla
quantificazione della pena.

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