Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34717 del 09/07/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 34717 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

sul ricorso proposto da:
IACOLARE STEFANO N. IL 21/08/1987
avverso la sentenza n. 6303/2013 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del
28/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

Data Udienza: 09/07/2014

FATTO E DIRITTO
1.IACOLARE STEFANO ricorre per cassazione avverso la sentenza,
indicata in epigrafe, del GIP del Tribunale di Brindisi di applicazione della pena
concordata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in ordine al delitto di cui all’art. 73, V
comma d.P.R. 309/90.
Si denuncia vizio di motivazione.
2 II ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile per la carenza di
specificità del motivo, ma questa Corte non può non tener conto dello ius
superveniens di cui al comma 24 ter dell’art 1 del D.L. 36/2014 convertito in L.
79/2014 con cui è stato modificato il comma V dell’art. 73 d.P.R. 309/90
attribuendo all’ipotesi ivi prevista la configurazione di figura autonoma di reato
anziché di circostanza attenuante speciale.
2.1 La nuova formulazione del V comma richiamato riguarda tutti i tipi di
sostanza stupefacente, senza alcuna distinzione tra droghe pesanti e droghe
leggere, e prevede la pena della reclusione da mesi sei ad anni quattro e la
multa da C 1.032 ad C 10.329, inferiore a quella prevista dal precedente d.l.
146 del 2013 convertito in L. 10/2014 ( che già aveva configurato l’ipotesi di
cui al comma V art. 73 come fattispecie autonoma di reato, senza distinzioni tra
tipi di droga, con una pena detentiva da uno a cinque anni), ed ancora più mite
rispetto alla pena prevista dallo stesso articolo nella formulazione (Legge
Fini/Giovanardi) in vigore al momento del fatto.
Inoltre è stato inserito il comma V bis dell’art. 73 in base al quale
“nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo
commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti
o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena
su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, su
richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba
concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare,
anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui
all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi
previste.”
2.2 Va anche ricordato che, ancor prima dell’entrata in vigore della L79/2014 e successivamente all’entrata in vigore del D.L. 146/2013, convertito in
L. 10/2014, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014, depositata
il 25.02.2014, che, per quanto qui rileva, ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 4 bis della L. 21.02.2006 n. 49, cioè del testo dell’art. 73
d.P.R. 309/90 nella formulazione di cui alla predetta legge c.d. “Fini-Giovanardi”,
determinando, come dalla Corte Costituzionale espressamente affermato,
l’applicazione dell’art. 73 del predetto d.P.R. 309/90 e relative tabelle nella
formulazione originaria (Legge c.d. “Iervolino-Vassalli”).
2.3 Sul piano intertemporale, il problema dell’individuazione della legge più
favorevole va risolto, secondo quanto costantemente affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte, privilegiando la disposizione in concreto
complessivamente più favorevole (e non attraverso una combinazione di parti di
disposizioni diverse), e distinguendo:
a)i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della “Fini – Giovanardi”, da
giudicare scegliendo la legge più favorevole tra quella in vigore al momento del
fatto (ovvero tra l’originario comma 5 dell’art. 73, circostanza attenuante ad
effetto speciale articolata in distinte previsioni sanzionatorie a seconda della
tipologia “pesante” o “leggera” della sostanza trattata) ed il reato autonomo
introdotto dal d.l. 146 del 2013: senza alcuna possibilità di fare applicazione anche se in ipotesi più favorevole – della lex intermedia dichiarata
incostituzionale, dal momento che “il principio di retroattività della norma penale
più favorevole in tanto è destinato a trovare applicazione, in quanto la norma
sopravvenuta sia, di per sé, costituzionalmente legittima” (Corte cost., sent. n.
394 del 23 novembre 2006);

b)i fatti commessi durante la vigenza della “Fini – Giovanardi”, in relazione ai
quali dovrà invece tenersi conto, nell’individuazione della legge più favorevole,
anche delle norme dichiarate incostituzionali, “per il valore assoluto del principio
di irretroattività della norma meno favorevole” 10 .
E’ in tale contesto che si colloca l’ulteriore modifica, apportata all’art. 73
comma 5 del testo unico, dalla legge n. 79: modifica, come già evidenziato,
consistita esclusivamente nella mitigazione della risposta sanzionatoria
(reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 1.032 a euro 10.329, in
luogo della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro
26.000), senza alcun intervento volto a ripristinare la distinzione tra “droghe
leggere” e “droghe pesanti”, che – come già più volte accennato – è ormai
tornata in vigore per i fatti non lievi e che, nell’originaria formulazione dell’art.
73 del testo unico, connotava anche il trattamento sanzionatorio per i fatti di
lieve entità.
In ragione di quanto esposto e dovendo trovare applicazione la
disposizione di cui all’art. 2, comma 4 codice penale, si impone l’annullamento
della sentenza senza rinvio essendo venuta meno la validità del patto con
trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi
P.Q. M.
Annulla l’ impugnata sentenza senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti
al Tribunale di Brindisi
Così deciso in Roma all’udienza camerale del 9 lu
2014.

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