Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3471 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3471 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

Data Udienza: 08/10/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPONE ROSARIO N. IL 11/11/19g8
DI FUSCO FERDINANDO N. IL 05/04/1976
avverso la sentenza n. 7090/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

-r

RG.8860 /2013 Capone — Di Fusco

Considerato che:
I ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza tutti
per violazione dell’art.606 lett.b) e), c.p.p. in relazione alla dosimetria della pena (peraltro ridotta in appello) e al
diniego delle attenuanti generiche.

negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello
stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo;
tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, ne’
l’applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire
come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento
(cfr.Cass.Sez.1, Sent. n. 46954/2004 Rv. 230591).
Tanto premesso rileva il Collegio, per quanto riguarda l’entità della pena, che le motivazioni svolte dal
giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive; circa il lamentato diniego
delle attenuanti generiche che i motivi d’appello a riguardo erano del tutto generici, e che il Capone ha pure
rinunciato a tutti i motivi eccetto quello riguardante la riduzione della pena.
I ricorsi vanno dichiarati quindi inammissibili. Ne consegue, per il disposto dell’ad. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000),
si determina equitativamente in Euro 1000 ciascuno.

PQM

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
somma di E i 1000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
8.10.2013

La concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o

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