Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34705 del 09/07/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 34705 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

ORDINANZA

3

C–747P,ell–/P}

sul ricorso proposto da:
IMAFIDON SATURDAY N. IL 27/07/1973
OMOROYI COLLINS N. IL 15/05/1985
avverso la sentenza n. 15889/2013 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
03/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

Data Udienza: 09/07/2014

FATTO E DIRITTO
1.IMAFIDON SATURDAY e OMOROVI COLLINS
ricorrono per
cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, del Tribunale di Torino di
applicazione della pena concordata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in ordine al delitto
di cui all’art. 73, d.P.R. 309/90.
Entrambi gli imputati denunciano vizio di motivazione in ordine alla
mancata applicazione dell’art. 73 d.p.r. 309/90 comma IV e all’insussistenza di
una delle “cause di non punibilità” di cui all’articolo 129 c.p.p. e, comunque, con
memorie difensive tempestivamente depositate chiedono l’applicazione di
quanto statuito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014.
2 I ricorsi dovrebbero essere dichiarati inammissibili per la carenza di
specificità dei motivi esposti, ma questa Corte non può non tener conto del
dictum della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, depositata il
25.02.2014.
3. La sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, depositata il
25.02.2014, per quanto qui rileva, ha dichiarato la illegittimità costituzionale
dell’art. 4 bis della L. 21.02.2006 n. 49, cioè del testo dell’art. 73 d.P.R. 309/90
nella formulazione di cui alla predetta legge c.d. “Fini-Giovanardi”,
determinando, come dalla Corte Costituzionale espressamente affermato,
l’applicazione dell’art. 73 del predetto d.P.R. 309/90 e relative tabelle nella
formulazione originaria (Legge c.d. “Iervolino-Vassalli”).
La Corte Costituzionale ha definito i limiti oggettivi del proprio intervento in
relazione al D.L. 146/2013, precisando che “trattandosi di ius superveniens che
riguarda disposizioni non applicabili nel giudizio a quo lo stesso non poteva
esplicare alcuna incidenza sulle questioni oggetto del giudizio della Corte relative
a disposizioni diverse da quelle oggetto di modifica normativa e che gli effetti del
presente giudizio di legittimità costituzionale non riguardano in alcun modo la
modifica disposta con il decreto legge n. 146 del 2013„ in quanto stabilita
con disposizione successiva a quella censurata e indipendente da quest’ultima”:
Ha poi affermato che “rientra nei compiti del giudice comune individuare quali
norme, successive a quelle impugnate, non siano più applicabili perchè divenute
prive del loro oggetto (in quanto rinviano a disposizioni caducate) e quali,
invece, devono continuare ad avere applicazione in quanto non presuppongono
la vigenza degli artt. 4 bis e 4 vicies ter, oggetto della presente decisione”.
Ritiene, però,i1 Collegio che la suddetta sentenza, avendo dichiarato
l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies ter della L. 49/2006, abbia
travolto l’intero art. 73 d.P.R. 309/1990, facendo rivivere, il trattamento
sanzionatorio previsto tra droghe leggere e droghe pesanti, più favorevole al reo
per quel che concerne le droghe leggere, che prevede una pena detentiva da due
a sei anni di reclusione (rispetto a quella da sei a vent’anni della riforma FiniGiovanardi).
Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione
degli atti al Tribunale di Torino.
P.Q.M.
Annulla l’ impugnata sentenza senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti
al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma all’udienza camerale del 9 luglio 2014.

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