Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34700 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34700 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPPELLO GIUSEPPE N. IL 04/01/1986
avverso la sentenza n. 3508/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
24/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/06/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 25 gennaio 2013 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Vigevano, appellata da
CAPPELLO Giuseppe, dichiarato responsabile dei delitti di atti persecutori e lesioni personali,
commessi fino al 14 giugno 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo carenza di motivazione sulla responsabilità.
È pervenuto in seguito atto di rinuncia al ricorso, con la conseguenza che l’impugnazione tale
deve essere dichiarata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e
— per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della
Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 giugno 2014.

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