Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34700 del 05/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34700 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BASILE GIOVANNI N. IL 14/04/1983
avverso la sentenza n. 251/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
23/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 05/06/2013

(‘

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Basile Giovanni in ordine al reato di cui
agli articoli 99,624,625 numeri 2 e 7 c.p. con la recidiva
specifica e infraquinquennale e in ordine al reato di cui
all’art.116,co.13 del Codice della Strada, ha proposto

censurandola per l’eccessività della pena irrogata, per la
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche
e per inadeguata motivazione in merito alla applicazione
della contestata recidiva.
Il ricorso è inammissibile,

ex articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Quanto

alle

doglianze

concernenti

il

trattamento

sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti
generiche, si rileva che la decisione impugnata risulta
sorretta da conferente apparato argomentativo, che
soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto
concerne la dosimetria della pena. E appena il caso di
considerare che in tema di valutazione dei vari elementi
per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in
ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda
la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di
legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa

ricorso in cassazione il sopra indicato imputato

Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione
implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass.,
sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in
riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero
arbitrio o ragionamenti illogico (Cass., sez.3, 16 giugno

p/

2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza che
certamente non sussiste nel caso di specie, avendo la
Corte di appello di Messina espressamente chiarito le
ragioni per cui ha ritenuto di non concedere all’imputato
le attenuanti generiche e di confermare la pena irrogata
nel giudizio di primo grado. Quanto alla applicazione
della contestata recidiva si osserva che il motivo in

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P

Q

M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 5 giugno 2013

gli

est.
A

Il

Presidente

questione non ha formato oggetto dell’appello.

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