Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3470 del 19/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 3470 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Con igliaro Alessandra n. il 7/3/1982
avverso la sentenza n. 1859/2013 pronunciata dalla Corte d’appello di
Palermo il 22/5/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 19/12/2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. M.G. Fodaroni, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per l’imputato, l’avv.to R. Cusumano del foro di Palermo che ha
concluso per l’accoglimento del relativo ricorso.

Data Udienza: 19/12/2014

I

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 22/5/2014, la Corte d’appello di Palermo ha integralmente confermato la decisione in data 18/4/2012, con la quale il Tribunale
di Palermo ha condannato Alessandra Conigliaro alla pena di due mesi di arresto
ed euro 1.000,00 di ammenda, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza
alcolica (tasso alcolemico pari a 2,11 g/I), accertato in Palermo, il 4/1/2010.

2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione l’impu-

Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza d’appello per violazione di legge, avendo la corte territoriale omesso di rilevare la nullità (non regolarmente sanata) verificatasi a seguito del mancato avvertimento dell’imputata
della facoltà di avvalersi della presenza di un difensore in occasione dell’accertamento del tasso alcolemico al momento del fatto.
Con il secondo motivo, la Conigliaro si duole della violazione di legge e del
vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nell’attestare la relativa responsabilità per il reato di cui all’art. 186, co. 2, lett. c), c.d.s., nonostante l’avvenuta esecuzione di una sola misurazione del tasso alcolemico, senza la prescritta ripetizione della medesima misurazione, in conformità alle previsioni legislative e regolamentari del codice della strada, e senza alcuna precisazione degli asseriti indici sintomatici attestanti il relativo stato di ebbrezza.
In via subordinata, la ricorrente ha invocato la sospensione del processo, ai
fini dell’ammissione alla prova, ai sensi dell’art. 168-bis c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Con riguardo al primo motivo d’impugnazione, osserva il collegio come la
Corte territoriale abbia ritenuto ritualmente acquisita la prova dell’avvenuta comunicazione all’indagata dell’avviso della possibilità di essere assistita da un difensore – in occasione del compimento delle operazioni concernenti
l’accertamento del relativo tasso alcolemico – sulla base delle dichiarazioni (ritenute pienamente attendibili) rese dall’agente verbalizzante, Toscano Giovanni; e
tanto, di là dalla ritenuta tardività dell’eccezione fondata sul contrario assunto,
siccome non tempestivamente sollevata in occasione del primo atto successivo
del procedimento (cfr., ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n. 31358 del 04/07/2013,
Rv. 256213).
Quanto alla pretesa invalidità dei risultati di detto accertamento tasso alcolemico (siccome acquisiti sulla base di una sola misurazione, senza la prescritta
ripetizione della stessa, in conformità alle previsioni legislative e regolamentari

2

tata sulla base di due motivi di impugnazione.

del codice della strada, e senza alcuna precisazione degli asseriti indici sintomatici attestanti il relativo stato di ebbrezza), occorre rilevare come la corte
d’appello si sia correttamente allineata all’insegnamento del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l’esame strumentale non costituisce una prova
legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 c.d.s. e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta

255870; Sez. 4, Sentenza n. 22239 del 29/01/2014, Rv. 259214).
Nel caso di specie, oltre al richiamo dell’avvenuta effettuazione della prima
prova relativa all’accertamento del tasso alcolemico (dalla quale era già emerso
il dato del largo superamento delle soglie penalmente rilevanti secondo le quantità evidenziate), la corte d’appello ha dato atto, in modo logicamente coerente e
pienamente congruo sul piano argomentativo, dell’avvenuto accertamento dello
stato di alterazione dell’imputata per effetto dell’ebbrezza alcolica, sulla base di
elementi d’indole sintomatica di tale evidenza e pregnanza significativa, rispetto
alla soglia del tasso alcolemico già parzialmente riscontrato sul piano strumentale, da confortare, in termini di logica ragionevolezza, la decisione confermativa
della responsabilità penale dell’imputata nei termini e secondo i parametri quantitativi concretamente accertati.

4. Dev’essere, da ultimo, disattesa l’istanza avanzata dalla Conigliaro, diretta alla sospensione del procedimento ai fini dell’ammissione alla prova, ai sensi
dell’art. 168-bis c.p..
Sul punto, ritiene il Collegio di condividere e far proprio l’orientamento già
sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale la sospensione
del procedimento con messa alla prova, di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 67
del 28 aprile 2014, non può essere richiesta dall’imputato nel giudizio di cassazione, né invocandone l’applicazione in detto giudizio, né sollecitando l’annullamento con rinvio al giudice di merito. Infatti il beneficio della estinzione del reato, connesso all’esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un iter
procedurale, alternativo alla celebrazione del giudizio, introdotto da nuove disposizioni normative, per le quali, in mancanza di una specifica disciplina transitoria,
vige il principio tempus regit actum. Né alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 236 del 2011, è configurabile alcuna lesione del principio di retroattività della lex mitior, che per sé imponga l’applicazione dell’istituto a prescindere
dall’assenza di una disciplina transitoria (Cass., Sez. Fer., 31/7/2014, n.
35717/2014).

3

da congrua motivazione (Sez. 4, Sentenza n. 30231 del 04/06/2013, Rv.

5. Sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata l’integrale infondatezza dei motivi d’impugnazione, dev’essere conseguentemente pronunciato il
rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/12/2014.

pagamento delle spese processuali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA