Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3470 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3470 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MACCHIA GIOVANNI N. IL 12/05/1966
avverso la sentenza n. 3055/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/01/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 08/10/2013

R.G.8790/13 Macchia

Osserva

Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce l’erronea

alla determinazione della pena.
Il ricorso è inammissibile.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e
priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta
all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata
ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi logici anche in
relazione alla determinazione della pena e al diniego delle generiche prevalenti in
considerazione del suo stato di recidivo reiterato.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte
Cost.sent.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
uali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
8.10.2013

applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in riferimento

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