Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 347 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 347 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BERTOLI ANTONIO N. IL 14/03/1955 parte offesa nel procedimento
c/
RUBAGOTTI EDDA N. IL 30/06/1965
LOCATELLI PAOLO N. IL 22/12/1965
avverso il decreto n. 18199/2012 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del
10/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. C i
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 20/12/2013

BERTOLI Antonio propone personalmente ricorso per cassazione nella qualità
di persona offesa in riferimento al decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Brescia il 10 novembre 2012 nell’ambito del
procedimento a carico di RUBAGOTTI Elda e LOCATELLI Paolo lamentando di
non aver ricevuto alcun avviso circa la richiesta di archiviazione, malgrado avesse
chiesto di essere informato in caso di archiviazione a norma dell’art. 408, comma 2,
cod. proc. pen. all’atto della presentazione della denuncia-querela.
Il difensore degli imputati ha presentato memoria nella quale ha concluso
chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorso è palesemente inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte è
infatti da tempo consolidata nell’affermare che è inammissibile il ricorso per
cassazione sottoscritto personalmente dalla persona offesa, a nulla rilevando che la
stessa abbia il titolo di difensore iscritto nell’apposito albo. (Fattispecie relativa ad un
ricorso proposto avverso un decreto di archiviazione emesso “de plano”). (Sez. 6, n.
19809 del 13/02/2009 – dep. 09/05/2009, P.O. in proc. Barogi, Rv. 243836). Le
Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti avuto modo in passato di chiarire che la
persona offesa dal reato non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per
cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del
giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall’art. 613 cod. proc. pen., secondo
cui l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da
difensori iscritti nell’apposito albo. (In applicazione di tale principio la Corte ha
dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso un decreto di
archiviazione personalmente sottoscritto dalla persona offesa). (Sez. U, n. 24 del
16/12/1998 – dep. 19/01/1999, Messina ed altro, Rv. 212076).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2013
Il Consiglieyéftjtensore

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