Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34699 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34699 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMORE GIOVANNI N. IL 06/05/1962
avverso la sentenza n. 5/2013 CORTE ASSISE APPELLO di
FIRENZE, del 25/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/06/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’assise di Appello di Firenze, quale giudice di rinvio dalla
cassazione, esclusa l’aggravante ex art. 577 c.p. contestata e ridotta la pena, ha confermato nel
resto la sentenza emessa in data 5 luglio 2010 dalla locale Corte di Assise, appellata, fra l’altro,
da AMORE Giovanni, dichiarato responsabile del delitto di omicidio volontario in concorso,
commesso il 15 giugno 2008.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge per contrasto con il
giudicato interno formatosi nei precedenti gradi di merito laddove entrambi gli imputati erano
stati condannati a pena identica, quella dell’ergastolo, mentre in sede di rideterminazione della
pena il giudizio della Corte territoriale di rinvio che si sarebbe dovuto limitare alla diminuzione
correlata all’esclusione dell’aggravante e non a creare una differenziazione di trattamento sanzionatorio fra il ricorrente, condannato alla pena di anni 24 di reclusione mentre al concorrente
nel delitto la pena era stata ridotta ad anni 23 di reclusione.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato poiché la
Corte di merito, sulla base della sentenza di cassazione, era stata messa in condizione di valutare
liberamente e nella pienezza dei poteri di accertamento al proposito se ricorresse o meno la contestata aggravante dell’uso di crudeltà verso la vittima, data alle fiamme dai suoi uccisori.
La Corte di rinvio aveva proceduto agli accertamenti necessari mediante perizia concludendo
sulla mancanza di prova circa le possibilità per la vittima di rendersi conto che veniva data alle
fiamme e quindi di subire una sofferenza maggiore di quella necessaria per determinare la morte.
La Corte di merito quindi ha escluso l’aggravante ricalibrando la pena, in relazione alla quale
aveva piena libertà di valutazione sulla base del dictum della cassazione, e differenziando le posizioni dei due imputati, essendo l’AMORE gravato da una somma di inquietanti precedenti penali maggiore di quella dell’URSINO, con ciò compiendo valutazione del tutto corretta dei parametri previsti dall’art. 133 c.p.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 giugno 2014.

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