Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34698 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34698 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TAFA MIRTAN ALIAS…. N. IL 20/04/1985
HOXHA MIREL ALIAS… N. IL 07/03/1978
avverso la sentenza n. 3000/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
05/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/06/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Firenze, quale giudice di rinvio dalla cassazione,
applicata per il TAFA la continuazione fra i fatti oggetto di procedimento e quelli per i quali aveva riportato condanna in altro procedimento, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 26 marzo 2009 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, appellata da TAFA Mirtan ed HOXHA Mirel, dichiarati responsabili dei delitti di associazione per delinquere
volta al traffico di stupefacenti aggravata e di importazione di cocaina aggravata, commessi fino
al maggio 2007.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati.
Deduce il TAFA difetto di motivazione quanto all’individuazione della pena da applicarsi a titolo di aumento per continuazione.
Lamenta l’HOXHA difetto di motivazione sulla mancata valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche, laddove la Corte di cassazione aveva annullato la decisione della Corte di Appello che era fondata sulla valutazione di un precedente non riferibile al prevenuto.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono inammissibili.
Il TAFA dimentica che la Corte territoriale di rinvio ha chiaramente e diffusamente motivato sulla identità della situazione oggetto di valutazione con quella già giudicata, di importazione di cocaina dall’Olanda, con la conclusione che si riteneva adeguato irrogare un aumento di pena di
eguali proporzioni, e tanto pare al Collegio sia sufficiente dimostrazione di correttezza del percorso motivazione su decisione ampiamente discrezionale.
Quanto al ricorso HOXHA, osserva il Collegio che la Corte territoriale di rinvio ha adeguatamente e compiutamente rilevato che l’appellante, seppure non fosse gravato dal precedente erroneamente valorizzato dalla Corte di Appello nella sentenza annullata a causa della lettura del certificato penale concernente un omonimo, ha pur sempre evidenziato come il prevenuto, sotto differenti generalità fornite in diverse occasioni all’autorità, risultasse gravato da rilevanti precedenti che, se non specifici, ne dimostravano l’inclinazione al delitto e davano ragione, trattandosi
di valutazione di parametri previsti dall’art. 133, rilevanti anche ex artt. 62 bis e 69 c.p., di un
giudizio di mera equivalenza fra le già concesse attenuanti generiche e le aggravanti contestate
nel procedimento presente.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 giugno 2014.

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