Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34696 del 09/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34696 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIACCHETTI VINCENZO N. IL 12/04/1946
avverso la sentenza n. 2381/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 09/06/2014
RITENUTO IN FATTO
–
che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha
confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Giacchetti Vincenzo
per il reato di bancarotta semplice;
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando un travisamento della
prova, una violazione di legge e una illogicità della motivazione riguardo alla
affermazione della penale responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il motivo si sostanzia
in una molto generica ed indebita contestazione circa la motivazione
dell’impugnato provvedimento; trattasi, inoltre, di doglianza che, oltre ad essere
meramente assertiva, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione
offerta sul punto dalla Corte territoriale;
– che, inoltre, giova rammentare, in punto di diritto e in via generale,
come in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una “doppia
pronuncia conforme” e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo
grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio
di travisamento possa essere rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606
cod.proc.pen., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti
(con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato sia
stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione
del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio 2009 n.
20395); il che non è accaduto nel caso di specie;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
1
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2014.