Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34695 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34695 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANIA
nei confronti di:
RUSSO CARMELO N. IL 03/09/1993
ALOISIO SEBASTIANO ROSARIO N. IL 15/09/1978
inoltre:
LOISIO SEBASTIANO ROSARIO N. IL 1509/ 97
“m mai tWaide111:1.
avverso la sentenza n. 2729/2013 TRIBUNAL di CATANIA, del
24/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Aloisio Sebastiano Rosario ricorre avverso la sentenza 24.9.13, emessa dal Tribunale di Catania ai
« sensi degli artt.444 aa. C.p.p. con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato in
concorso (capo A) , concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi otto di reclusione ed
€ 600,00 di multa.
o Deduce il ricorrente mancanza di motivazione in ordine alla congruità della pena applicata.

legge con riferimento alla concessione delle attenuanti generiche, valutate concedibili o in base a
elementi insussistenti o privi di valenza al riguardo, dal momento che la confessione non era dettata
da resipiscenza, ma da calcolo utilitaristico.
Con il secondo motivo lamenta il P.g. che il giudice ha applicato la pena nel minimo edittale, senza
motivazione alcuna, nonostante la gravità dei fatti e l’assenza di resipiscenza mostrata
dall’imputato.
Osserva la Corte che il ricorso di Aloisio deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico,
sia in quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, so è
da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che
ricorressero i presupposti dell’ art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
°

1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
L’accordo delle parti sulla pena, poi, non può essere oggetto di recesso, per cui è inammissibile
l’impugnazione del Procuratore generale fondata su censure che si risolvono — come nella specie —
in un recesso dall’accordo, non potendosi riconoscere ad altro ufficio del p.m., nonostante la sovra
ordinazione gerarchica e la titolarità di un autonomo potere di impugnazione, un potere che non
spetta alle parti (v. cass., sez.II, 10 gennaio 2006, n.3622), laddove peraltro nel cao che occupa

Ricorre anche il Procuratore generale di Catania deducendo, con il primo motivo, violazione di

l’accordo non si pone in contrasto con specifiche disposizioni normative ed il trattamento
sanzionatorio applicato non si configura come illegale.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di Aloisio Sebastiano Rosario al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo
determinare in € 1.500,00.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente Aloisio al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 giugno 2014
IL CONSIGLIERE estensore

IL PRE 111 ‘NTE

P.Q.M.

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