Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34692 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34692 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PESARESI NORBERTO N. IL 09/12/1940
avverso la sentenza n. 1498/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
07/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/06/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa in data 19 aprile 2011 dal locale Tribunale, appellata da PESARESI Norberto, dichiarato responsabile
di più delitti in continuazione di truffa aggravata consumata e tentata, di calunnia, di furto aggravato e di falso in certificazioni mediche, in concorso, commessi nel 2007 e fino al 6 marzo 2008.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul ricorrere della responsabilità per le truffe lui ascritte, per i furti di ricettari e per la calunnia che non avrebbe
commesso; lamenta inoltre mancata applicazione delle attenuanti generiche pur avendo egli confessato.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha chiaramente evidenziato come la ricostruzione del fatto in sede dibattimentale avesse dimostrato la chiara responsabilità del prevenuto per tutti i reati lui ascritti in
parte confessati ed in parte dimostrati dal rinvenimento presso di lui dell’attrezzatura necessaria
per le falsificazioni delle ricette, al fine dell’acquisto di medicinali dopanti, da fornire a soggetti
frequentatori di palestre. Compiuta è la motivazione del giudice d’appello che evidenzia il comportamento del prevenuto, cui correttamente vengono negate attenuanti, rilevando come avesse
indicato agli operanti un soggetto a caso, come persona con cui aveva appuntamento per una cessione di medicinali, persona del tutto estranea calunniata dal prevenuto per dimostrare volontà
collaborativa.
Del tutto adeguata infine la motivazione della sentenza impugnata in tema di trattamento sanzionatorio, attestato sui minimi per il furto pluriaggravato e con modesti aumenti per l’imponente
continuazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese rocessuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 giugno 2014.

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