Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34691 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34691 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
XGLAETTE PAMZ N. IL 16/03/1980
avverso la sentenza n. 301869/2013 TRIBUNALE di VENEZIA, del
15/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 09/06/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Venezia applicava a XGLAETTE Pamz, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di furto in abitazione aggravato continuato in concorso, commesso il 14 ottobre 2013.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce violazione di legge e difetto di motivazione per il ritenuto ricorrere delle aggravanti.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli
atti delle indagini preliminari, fra cui le ammissioni del prevenuto e il ritrovamento della refurtiya.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina), né è consentito all’imputato che abbia patteggiato la pena di rimettere in
discussione con l’impugnazione di legittimità, gli estremi fattuali dell’imputazione, correttamente qualificata, secondo la narrativa del capo di imputazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di e. 1.500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 iugno 2014.

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