Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3469 del 19/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3469 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PONTURELLI LUIGI N. IL 31/12/1979
avverso la sentenza n. 3099/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
20/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che-ha concluso p-eg
Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

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Data Udienza: 19/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. In data 20/12/2013 il Tribunale di Ancona ha parzialmente modificato,
riducendo la pena a due mesi di arresto ed applicando i benefici di cui agli
artt.163 e 175 cod. pen., la sentenza di condanna emessa il 24/05/2012 dal
Tribunale di Ascoli Piceno nei confronti di Ponturelli Luigi, imputato del reato
previsto e punito dall’art.186, comma 2, lett. c) d. Igs. 30 aprile 1992, n.285,

2. Luigi Ponturelli ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata
per i seguenti motivi:
a) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme
giuridiche in relazione agli artt.132, 133 e 133 bis cod. pen. – contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale
sarebbe incorsa in gravi vizi di legittimità negando l’applicazione del minimo
della pena, nonostante la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sol
perché l’imputato avrebbe proposto opposizione al decreto penale di condanna;
tale argomentazione, si assume, enuncia un criterio non previsto dalle norme
che si assumono violate, considerando l’opposizione defaticante nonostante
l’imputato avesse interesse ad ottenere la sospensione condizionale della pena,
non concessa con il decreto opposto;
b) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione
all’art.133 cod. pen. Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia valutato
l’iniziativa giudiziaria dell’imputato di proporre opposizione a decreto penale alla
stregua di un comportamento susseguente al reato, nonostante si tratti di scelta
estranea ai criteri di valutazione della capacità a delinquere;
c) vizio di motivazione in riferimento agli artt.133 e 133 bis cod. pen., per
avere la Corte territoriale contraddittoriamente posto a fondamento del
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del diniego di
applicazione del minimo della pena i medesimi criteri;
d) prescrizione del reato, commesso il 12 luglio 2009.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre, in primo luogo, chiarire che il reato oggetto del presente giudizio
non è prescritto, essendo intercorsi due periodi di sospensione del termine di
prescrizione ( dal 18 marzo 2011 al 7 luglio 2011 e dal 23 febbraio 2012 al 24
maggio 2012 ), che ne hanno determinato la proroga a data successiva
all’odierna udienza.
2

commesso in data 12 luglio 2009.

2. La delibazione dei motivi sopra indicati fa, comunque, emergere
l’infondatezza del ricorso.
2.1. Tutte le censure mosse nell’atto di impugnazione si basano sul
presupposto, non corrispondente al testo della decisione impugnata, che il
giudice di appello abbia rigettato la domanda di determinazione della pena in
misura corrispondente al minimo edittale, laddove la pena detentiva è stata
determinata in mesi due di arresto, previa applicazione della riduzione massima

pena pecuniaria è stata determinata in euro 1.500,00 di ammenda
(corrispondente al minimo edittale), previa applicazione della riduzione massima
di un terzo ai sensi dell’art.62 bis cod. pen. alla pena di euro 2.250,00, assai
prossima al minimo edittale. La richiesta di determinazione della pena in misura
pari al minimo edittale è stata, dunque, pienamente accolta con riguardo alla
pena detentiva e motivatamente rigettata con riguardo alla sola pena pecuniaria,
avuto riguardo alla , legittimamente operando una distinta valutazione per la pena
detentiva e per la pena pecuniaria (Sez. 4, n. 20228 del 15/03/2012, Lucky,
Rv.252682; Sez. 6, n. 22650 del 02/05/2001, Frascogna, Rv. 219007).
2.2. A prescindere dal rilievo che la motivazione posta a base del
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non può condizionare il
diverso giudizio relativo alla determinazione della pena in misura superiore al
minimo edittale (Sez. 6, n.1694 del 22/12/1998, dep.1999, Esposito,
Rv. 212505), in ogni caso la censura svolta con riguardo a tale ultima
affermazione non è condivisibile in quanto si tratta di motivazione non
manifestamente illogica né arbitraria, pertanto insindacabile in sede di
legittimità. Occorre, infatti, considerare che l’interesse del condannato a proporre
opposizione al decreto penale di condanna (con cui era stata irrogata la pena di
euro 2.750,00 di ammenda, di cui euro 1.710,00 in sostituzione di gg.45 di
arresto ed euro 1.040,00 a titolo di sanzione pecuniaria) al fine di ottenere la
sospensione condizionale della pena non esclude la congruità della valutazione
effettuata dal giudice di merito con riguardo al diverso profilo dell’interesse a
proporre opposizione per contestare l’entità della pena.
2.3. Giova, peraltro, rimarcare come sia consolidato nella giurisprudenza di
legittimità il principio secondo il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena
prossima al minimo edittale, l’obbligo di motivazione del giudice si attenua,
talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena (Sez. 2, n.
28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013,
Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.245596;
3

di un terzo ai sensi dell’art.62 bis cod. pen. al minimo edittale di tre mesi, e la

Sez. 2, n.43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685). E nel caso in esame la
Corte territoriale, seppure con motivazione superficiale, risulta aver
implicitamente effettuato un giudizio di congruità della pena, dovendosi
rimarcare che, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna il giudice
può applicare, a norma dell’art.464, comma 4, cod. proc. pen., anche una pena
più grave di quella fissata nel decreto.

3. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, a norma

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 19/12/2014

dell’art.616 cod.proc.pen. l’onere delle spese del procedimento.

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