Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34689 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34689 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JOVANOVIC SHEILA N. IL 05/01/1981
JO NOVIC DJANA N. IL 05/07/1989
DJ JEVIC MERINA N. IL 02/11/1990
avverso la sentenza n. 13025/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
23/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVAN

Data Udienza: 09/06/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano applicava a JOVANOVIC Sheila, JOVANOVIC Djania e DJORDJEVIC Merima, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata
con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di furto pluriaggravato in concorso, commesso il 16
ottobre 2013.
Propongono distinti ma identici ricorsi per cassazione le imputate che deducono violazione di
legge per non aver il giudice applicato d’ufficio il beneficio della sospensione condizionale della
pena.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono manifestamente infondati o per altro verso inammissibili,
atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, che escludeva la sospensione condizionale della pena come elemento
condizionante l’accordo, dall’altro ha escluso che in ogni caso ricorressero i presupposti dell’art.
163 C.P., facendo corretto riferimento a parametri quali la negativa personalità delle imputate
dovuta ai loro precedenti, che impedivano una prognosi favorevole sulla probabilità che le pre°venute non ripetessero i comportamenti loro ascritti.
E tale motivazione basata sulla valutazione di elementi rilevanti ex artt. 133 c.p. è del tutto congrua, facendo riferimento a parametri previsti dall’art. 133 c.p., ben valutabili ex art. 163 c.p.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00# per ognuna.
P. Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di E. 1.500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giugno 2014.

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