Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34688 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34688 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DOLEA IONUT OVIDIU N. IL 06/01/1988
POPESCU CONSTANTIN DANIEL N. IL 16/03/1984
VUTA LAURENTIU CRISTIAN N. IL 17/05/1973
avverso la sentenza n. 2303/2013 TRIBUNALE di VERONA, del
07/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;

Data Udienza: 09/06/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Verona applicava a DOLEA Ionut Ovidiu, POPESCU
Constatin Daniel e VUTA Laurentiu Cristian a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di furto aggravato in abitazione concorso,
rommesso il 21 ottobre 2012.
Propongono distinti ma identici ricorsi per cassazione gli imputati che deducono difetto di motivazione sulla responsabilità.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è
da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
All’imputato che abbia patteggiato la pena non è consentito poi porre in discussione i termini fattuali dell’imputazione.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di E. 1.500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 giugno 2014.

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