Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34687 del 05/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34687 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SORIN IVAN ALIAS.. N. IL 18/05/1988
avverso la sentenza n. 3729/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
07/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 05/06/2013
Osserva
Ricorre per cassazione Sorin Ivan avverso la sentenza emessa in data 7.3.2012 dalla
Corte di Appello di Genova che, in parziale riforma di quella del G.i.p. del Tribunale di
Genova in data 16.1.2008 con cui il predetto era stato riconosciuto colpevole del
delitto di furto aggravato in abitazione (artt. 624 bis e 625 n. 2 c.p.), riduceva la pena
inflitta ad anni uno di reclusione ed C 400,00 di multa, confermando la pena di mesi
quattro di reclusione inflitta per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p..
Deduce il vizio motivazionale, avendo la sentenza impugnata ripetuto il ragionamento
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo del tutto generico, ai limiti
dell’inesistenza: non sono state esplicitate in alcun modo critiche o contestazioni alle
argomentazioni svolte dal giudice a quo, che, anzi, ha modificato il trattamento
sanzionatorio del giudice di primo grado.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5.6.2013
logico seguito dai giudici di primo grado.