Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34686 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34686 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GHARBI RIADH N. IL 25/04/1982
MOHAMEDI MONHIM N. IL 09/11/1981
avverso la sentenza n. 466/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
28/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Garbi Riadh e Mohamedi Monchim ricorrono avverso la sentenza 28.6.13 della Corte di appello di
Torino che ha confermato quella, in data 26.11.12, del locale tribunale con la quale sono stati
condannati, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di furto aggravato in concorso, concesse le
attenuanti ex art. 62-bis c.p. con il criterio della prevalenza, alla pena di mesi sei di reclusione ed
€200,00 di multa ciascuno.
Deducono i ricorrenti violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per non avere i giudici di
appello erroneamente escluso l’aggravante di cui all’art.625 n.7 c.p. — con conseguente omessa
declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela (avendo la p.o. sporto solo una denuncia) -,
nonostante si fosse trattato del furto non di un veicolo, ma di un borsello lasciato incustodito su un
veicolo con le portiere non chiuse a chiave e con il portellone del bagagliaio sollevato.
Osserva la Corte che i ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto legittimamente è stata
ritenuta l’aggravante della esposizione alla pubblica fede, avendo i giudici di merito evidenziato la
particolare situazione che la legittimava, consistita nell’avere avuto la parte lesa la temporanea
necessità di sistemare in un cortile vicino al luogo in cui la vettura era stata parcheggiata, un
attrezzo da utilizzare nell’immediatezza, per cui era stato indotto, per tale incombente, a lasciare il
borsello fuori della sua vigilanza, affidandolo alla pubblica fede.
Per pubblica fede, infatti, si deve intendere il senso di affidamento verso la proprietà altrui sul
quale fa affidamento chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita (v. Cass.,
sez.IV, 7 novembre 2007, n.5113), mentre la necessità dell’esposizione deve essere intesa non in
senso assoluto, come impossibilità della custodia da parte del titolare del bene, bensì relativo, cioè
in rapporto alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare le proprie cose
incustodite (v. Cass., sez.IV, 8 luglio 2008, n.45488).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

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P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Roma, 9 giugno 2014

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