Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34685 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34685 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANOLACHE LUCIAN IONUT N. IL 25/03/1988
avverso la sentenza n. 2454/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
16/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 09/06/2014

o

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Salerno con sentenza del 16 aprile 2013, ha
confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Manolache Lucian
Ionut per il delitto di rissa aggravata e lesioni personali.

personalmente, lamentando una violazione di legge in merito alla mancata
concessione dell’esimente della legittima difesa e delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto palesemente infondati i relativi
motivi.
2. Invero, non si può richiedere a questa Corte di rileggere l’attività
istruttoria esperita nei precedenti gradi di merito e, d’altra parte con assorbente
considerazione, la Corte territoriale ha compiutamente e logicamente motivato in
merito sia alla sussistenza della rissa che all’impossibilità giuridica di configurare
in tale reato la scriminante della legittima difesa (v. pagina 6 della motivazione).
La causa di giustificazione della legittima difesa è inapplicabile al reato di
rissa ed a quelli commessi nel corso di essa, in quanto i corrissanti sono animati
dall’intento reciproco di offendersi e di accettare la situazione di pericolo nella
quale volontariamente si sono posti, sicché la loro difesa non può dirsi
necessitata; tuttavia, essa può eccezionalmente essere riconosciuta quando,
sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata una reazione
assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un’offesa che, per essere
diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed
in tal senso ingiusta (v. la citata Cass. Sez. V 9 ottobre 2008 n. 4402).
Con riguardo al diniego della concessione delle attenuanti generiche,
trattasi di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur
esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso,
non contiene alcuna indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto
dar luogo alla chiesta concessione.
3. Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in
1

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

favore della Cassa delle Ammende, che appare equo determinare nella cifra di
euro 1.000,00.
P.T.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2014.

della Cassa delle Ammende.

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