Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34685 del 05/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34685 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROSTIASHVILLI MERAB N. IL 18/12/1972
avverso la sentenza n. 20/2012 TRIBUNALE di PRATO, del
03/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 05/06/2013
Osserva
Ricorre per cassazione Merab Rostiashvilli avverso la sentenza emessa in data
3.2.2012 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Giudice monocratico del Tribunale di Prato
con la quale veniva applicata al predetto la pena concordata di mesi due di reclusione
ed C 200,00 di multa per il delitto di furto aggravato, assumendo che avrebbe dovuto
essere assolto perché innocente.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo del tutto generico, ai limiti
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5.6.2013
dell’inesistenza.